Beni rinvenuti presso il debitore durante il pignoramento

Corte di Cassazione: poteri dell'Ufficiale Giudiziario in merito all'appartenenza dei beni rinvenuti presso il debitore.

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Beni rinvenuti presso il debitore durante il pignoramento

Il titolo del'articolo, un po' tecnico, non rende giustizia al fatto posto innanzi al giudizio della Corte di Cassazione. Si tratta, invece, di una storia di 'tensione' tipica dell'iter di una espropriazione forzata, dove l'Uffiiale Giudiziario ha insistito un po' troppo nel ritenere non pignorabili i mobili trovati preso l'abitazione del socio accomandatario.

Se fosse stata una delle tante storie quotidiane di lotta fra legali dei creditori procedenti e ufficiali giudiziari, il creditore avrebbe desistito su consiglio del proprio sconfortato legale.
Ma questa volta il creditore era un colosso automobilistico che non ha accettato di fermarsi di fronte alle ritrosie e capricci dell'anonimo ufficiale giudiziario di turno: e il colosso automobilistico ha fatto causa allo Stato, oltre, naturalmente, alla persona dell'Ufficiale Giudiziario de quo, per chiedere il risarcimento dei danni causati, appunto, dalle ritrosie di quest'ultimo, il tutto ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura civile.

Nonostante la conferma della presunta bontà di comportamento dell'Ufficiale Giudiziario, sancita in primo e secondo grado, con soccombenza della casa automobilistica in entrambi i gradi del giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Ne esce una sentenza (Sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012) interessante, riassuntiva dei principi che regolano i poteri dell'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento presso il debitore.

Le norme in commento sono quelle dell'art. 60 cod. proc. civ. e art. 168 disp. att. c.p.c. Quest'ultimo prevede che la parte debba rivolgersi al giudice dal quale l'ausiliario dipende affinché fissi un termine entro il quale l'atto dell'ufficiale giudiziario sia compiuto.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere 'se il creditore procedente abbia la possibilità di agire a titolo di responsabilità civile contro l'eventuale inerzia dell'ausiliario del giudice'.
In proposito la corte ricorda che '... l'attività dell'ufficiale giudiziario è meramente esecutiva e non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti'.

Ne consegue la pronuncia in commento, che ha la seguente MASSIMA:

'In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione'.



 

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