Cassa Forense e obbligo restitutorio
Per la Cassa Forense l'obbligo restitutorio nasce solo a seguito di espressa richiesta dell'avvocato cancellato dall'ente contributivo

Interessante pronuncia della Cassazione (sentenza 26 giugno 2013 16096) in tema di versamento e rimborso dei contributi previdenziali degli avvocati.
La sentenza nasce dal ricorso di un avvocato in opposizione avverso una cartella esattoriale con la quale gli era stato chiesto il pagamento di una somma a titolo di contributi di competenza della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense in seguito alla cancellazione dalla Cassa stessa.
Il ricorso di quest'ultima è stato rigettato sulla base del seguente principio, già enunciato con sentenza del 2002:
"l'obbligo restitutorio di cui all'art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (recante la riforma del sistema previdenziale forense) - che prevede che coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10 (ossia dei contributi c.d. soggettivi, distinti dai contributi c.d. integrativi di cui al successivo art. 11) - non comprende anche gli eventuali interessi di mora e sanzioni di cui al quarto comma dell'art. 18 l. n. 576 del 1980, cit., relativi ai contributi soggettivi rimborsabili. Invece, in caso di sanatoria a mezzo di iscrizione tardiva alla Cassa, ex art. 15 l. 11 febbraio 1992, n. 141, sono rimborsabili gli interessi legati sui contributi soggettivi arretrati, ma non già gli eventuali interessi di mora e sanzioni in caso di ritardato pagamento della somma dovuta per la sanatoria stessa".