Credito professionale non liquido: quale e' il foro competente?

Il giudice competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento a favore dell'avvocato e' quello del luogo in cui risiede il debitore.

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Credito professionale non liquido: quale e' il foro competente?

Sentenza della Corte di Cassazione - Terza civile - n° 6096 del 12.03.2013. 'Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve esseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 co. 4 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo'.
Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 6096 del 12 marzo 2013, ribadendo in materia di luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie un principio di diritto già acquisito nella giurisprudenza di legittimità, estendendolo ai crediti vantati dai professionisti per la remunerazione della propria attività professionale.
La decisione della Corte si fonda sull'art. 1182 c.c. il quale stabilisce che, salvo convenzioni o usi, le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore se il loro ammontare era determinato già al momento della nascita del rapporto obbligatorio. Diversamente, in caso di obbligazione non liquida, la prestazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore. In tale prospettiva, la Cassazione ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito: pertanto, essendo i compensi professionali crediti illiquidi, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore e non in quello del creditore.

Il caso controverso ha origine da un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali di un avvocato. Nello specifico, il processo monitorio era stato instaurato presso il giudice del luogo in cui l'avvocato aveva domicilio e il debitore ne opponeva l'incompetenza, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere radicato presso il giudice del luogo in cui egli risiedeva.
Le ragioni del debitore sono state accolte dopo una doppia sconfitta in sede di merito. La Cassazione ha infatti affermato che il credito dell'avvocato deve considerarsi illiquido, poiché il suo ammontare viene determinato sulla base dell'apposito tariffario professionale in un momento successivo alla nascita dellÂ’obbligazione. Pertanto, il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. deve essere determinato ai sensi dell'art. 1182 co. 4 c.c., venendo a coincidere con quello in cui il debitore ha domicilio.

 

Di seguito il testo della sentenza:
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16828/2007 proposto da:
R.F;
- ricorrente -
contro
T.A.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 333/2006 del Tribunale di Catania sede distaccata di Acireale, depositata il 30/12/2006 R.G.N. 12369/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. Paolo D'Amico;
udito l'Avvocato Enrico Ciraldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo e assorbimento del terzo motivo del ricorso.

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