La Cassazione riapre il dibattito sul cosiddetto 'Processo Tributario di Cassazione'

Con due ordinanze di rimessione al primo presidente la Sezione Tributaria della Suprema Corte riapre il dibattito sul cd. 'processo tributario di cassazione'

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La Cassazione riapre il dibattito sul cosiddetto 'Processo Tributario di Cassazione'

Con due ordinanze analoghe (23273 e 23274) depositate lo scorso 14 ottobre 2013, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso la decisione di sottoporre alle Sezioni Unite, a motivo della sua importanza, la questione se le norme introdotte dal decreto legge 83 del 2012, come convertito con modificazioni nella legge 134 del 2012, che ridisegnano il giudizio di cassazione siano o meno applicabili ai ricorsi tributari avverso le decisioni depositate a decorrere dall'undici settembre 2012.

Il riferimento è all'articolo 54 del citato decreto legge che è intervenuto, come è noto, sulla disciplina del motivo di ricorso di cui al numero 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile e, con poca coerenza sistematica, sull'articolo 348ter dello stesso codice di rito aggiungendo un quinto comma, riguardante sempre il ricorso per cassazione e la sua esperibilità in caso di sentenza di gravame confermativa (cd. "doppia conforme"), norma, quest'ultima, che avrebbe, secondo la dottrina, trovato la sua naturale collocazione nel contesto del citato articolo 360.

La questione sollevata meriterebbe migliore approfondimento a tacer d'altro per l'impegno della dottrina, anche anteriore alla riforma, sul tema del processo tributario di cassazione, impegno che si è caratterizzato per la profondità di analisi degli spunti elaborati, tutti di notevole pregio.

In estrema sintesi, il nodo gordiano che gli Autori hanno cercato, nelle due diverse correnti di pensiero e nei loro traguardi, di sciogliere riguarda la portata interpretativa del generico rinvio contenuto nella disposizione dell'articolo 62 del d.lgs. 546 del 1992; disposizione alla quale si aggiunge quella, recata dalla novella, del comma 3bis del citato articolo 54 del decreto legge 83 del 2012.

Dall'obbligato esame congiunto delle due norme muove la risposta che la dottrina ha cercato di offrire sulla specificità del procedimento tributario e, segnatamente, se tale specificità possa riflettersi o meno in una disciplina particolare per il giudizio di cassazione.

Certamente, la disposizione del comma 3bis dell'articolo 54, ove interpretata alla luce del solo criterio letterale, porterebbe a ritenere che al ricorso per cassazione in materia tributaria non troverebbero applicazione sia il nuovo 360 sia il 348ter; di guisa che si avrebbe, come auspicato e sostenuto con forza dalla corrente di pensiero cd. "tributaristica", un procedimento tutto particolare per i ricorsi tributari, differente, soprattutto nelle sue garanzie offerte dalla maggiore estensione dei motivi di critica, rispetto a quello ordinario.

Invero, il solo dato letterale, come evidenziato nel contenuto delle due ordinanze di cui ci stiamo occupando (e il cui testo può essere letto seguendo i link riportati a fine pagina), riferito all'intero intervento che incide anche sul giudizio di appello, non pare da solo sufficiente a resistere alle critiche mosse da coloro che, come il Presidente e Relatore della Sezione Tributaria, hanno un approccio più sistematico e di maggior respiro.

Auspichiamo, fiduciosi, che la sollecitazione impressa dalla Sezione, venga accolta dal Primo Presidente e che il tema sia affrontato dalle Sezioni Unite con pronuncia da cui emerga una ponderazione dei diversi argomenti che le due correnti di pensiero hanno messo "in campo".

 

Prima Ordinanza Corte Cassazione

Seconda Ordinanza Corte di Cassazione

 

 

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