La sentenza di patteggiamento costituisce elemento di prova nel giudizio civile
La Cassazione ribadisce che 'la sentenza di applicazione di pena patteggiata, [...] presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova'.

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla validità della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile e sulla possibilità che quella sentenza (di applicazione concordata della pena) possa costituire una qualche prova nel giudizio civile.
La sentenza scaturisce in relazione al giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati ad uno sciatore da uno snowbordista, nei confronti del quale era stata emessa sentenza di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.; la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha riaffermato il seguente principio di diritto, già enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.17289/2006:
“la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova”.
La Suprema corte, adottando tali motivazioni nella pronuncia n. 9456/2013, accoglie il ricorso dello sciatore il quale aveva visto rigettare le proprie pretese dal giudice del merito, che non aveva ritenuto provata la responsabilità dello snowbordista. In particolare, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, aveva ritenuto – al contrario - che "una sentenza penale emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. non abbia valore di piena prova della responsabilità dell'imputato ma semplice valore indiziario [...] cosicché, nel successivo procedimento civile, l'attore deve comunque fornire la prova della responsabilità del convenuto, sebbene si tratti di un imputato che ha patteggiato la pena".
A parere della Cassazione il giudice territoriale, non spiegando le ragioni per le quali in sede penale l'imputato aveva ammesso una responsabilità in realtà insussistente, si sarebbe discostato da un principio di diritto largamente seguita anche dalla giurisprudenza successiva, pertanto la sentenza della Corte di appello è stata cassata con rinvio.