Le novitaÂ’ del decreto del fare in relazione all'Agenda Digitale
Agenda Digitale: le novita’ del decreto del fare – dal restyling della cabina di regia all’esclusivita’ dell’uso delle tecnologie digitali nella richiesta di documenti tra pubbliche amministrazioni. Il Domicilio Digitale

Il Capo II del Decreto 69 del 2013, come convertito con modificazioni dalla Legge 98 del 2013, apre l’ingresso, tra le misure a sostegno dell’economica, al cantiere delle “Misure per il potenziamento dell’Agenda Digitale Italiana”.
Vediamo in sintesi di cosa si tratta, operando per gli approfondimenti gli opportuni rinvii.
L’articolo 13 primo comma sostituisce il secondo comma dell’articolo 47 del DL 5 del 2012 - articolo che istituiva nel nostro ordinamento, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, l’Agenda Digitale Italiana – che definisce la cd. “cabina di regia”, una sorta di comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da suo delegato e composto dai titolari di altri Dicasteri, da un Sindaco e da un Presidente di Regione designati, questi dalla Conferenza Unificata; comitato il cui principale compito è di dare attuazione agli indirizzi definiti dall’Agenda stessa nel quadro più ampio delle indicazioni dell’Agenda Digitale Europea.
Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, aggiunge, sempre all’interno dell’articolo 47 del DL 5 del 2012, le zone rurali tra gli obiettivi di accesso alla rete internet, zone sicuramente disagiate dove è necessario un incremento infrastrutturale.
Il comma 2 opera alcune modifiche al DL 83 del 2012 nella parte riguardante l’istituzione dell’ Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui il procedimento di nomina del Direttore Generale e la composizione del Comitato di Indirizzo previsto nello Statuto dell’Agenzia stessa. Già in sede di approvazione del decreto si era provveduto alla revisione della dotazione organica per il funzionamento della struttura dell’ente.
I successivi commi 2-bis, ter e quater prevedono semplicemente un’accelerazione nell’iter di formazione di alcuni regolamenti i quali saranno adottati, decorso il termine fissato, direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in assenza dei pareri o delle concertazioni di altre Autorità interessate dalle norme vigenti.
L’articolo 13-bis demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la fissazione di linee guida per l’accreditamento, secondo procedure già vigenti, di piattaforme e soluzioni per l’acquisto di beni e servizi necessari per le nuove tecnologie. La priorità dovrà comunque essere riservata a soluzioni cd. “open source” (a sorgente aperta e gratuita) che non comportino oneri di spesa.
Più interessante l’articolo 14 che intende favorire la diffusione tra i cittadini del cd. “domicilio digitale” ossia una casella di posta elettronica certificata che fungerà da riferimento alle Pubbliche Amministrazioni per la comunicazione e lo scambio di richieste, dati e documenti, in una prospettiva di semplificazione e di risparmio. La casella di posta verrà fornita gratuitamente nel momento in cui il cittadino farà richiesta del documento unificato o in sede di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza. La disciplina, come modificata, è contenuta nell’articolo 10 del DL 70 del 2011, anche in riferimento all’emissione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria in un unico documento a valere quale tesserino di codice fiscale.
Da segnalare come, fino alla modifica introdotta in sede di conversione, la richiesta del domicilio digitale era facoltativa, secondo la disciplina recata dal Codice dell’Amministrazione Digitale, mentre ora, ad una prima lettura della novella, il rilascio della casella e l’utilizzo della medesima da parte delle Amministrazioni sembrerebbe obbligatoria con ogni conseguenza pratica a carico del cittadino.
I commi 1-bis e 1-ter modificano rispettivamente l’articolo 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD - (D.lgs. 82 del 2005) e l’articolo 43 del DPR 445 del 2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) inserendo, nel primo caso, un divieto espresso di utilizzo del fax nello scambio di documentazione tra Pubbliche Amministrazioni e, nel secondo caso, l’operatività esclusivamente telematica in sede di accesso da parte di Amministrazione a dati conservati da altra Amministrazione per la verifica delle dichiarazioni rese in luogo di certificazione ovvero di notorietà da parte di soggetti privati.
A dispetto di qualche titolo “ad effetto” comparso in questi giorni su alcuni quotidiani di ampia diffusione, l’utilizzo del fax è stato escluso solo limitatamente ai rapporti tra Amministrazioni e a scambio di dati o informazioni, in favore dell’uso delle tecnologie digitali. Non si rinviene un’esclusione generalizzata (rapporti cittadini-amministrazioni o viceversa per esempio), salvo specifiche deroghe già vigenti (si veda il D.lgs. 82 del 2005).
L’articolo 15 si limita a un piccolo ritocco del CAD in materia di Commissione per il coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività, l’articolo 16 si occupa di razionalizzare i CED (Centri elaborazioni dati) in essere presso le Amministrazioni, l’articolo 16-bis riguarda invece l’accesso per verifica alle banche dati di cui al D.lgs. 141 del 2010 (sistema di prevenzione delle frodi nel settore creditizio).
Forte impulso per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico proviene dalle disposizioni recate dall’articolo 17 mediante il coinvolgimento dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con una revisione della disciplina contenuta nell’articolo 12 del DL 179 del 2012 a cui facciamo rinvio di lettura.
L’articolo 17-bis riguarda un aggiornamento all’articolo 2 della legge 559 del 1966 sui compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
Di sicuro impatto l’ultimo articolo del capo II che stiamo esaminando, il 17 –ter, che introduce nel tessuto digitale disciplinato dal CAD il sistema SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese) quale modalità di accesso ai servizi messi in rete dalle Amministrazioni in aggiunta ad altre procedure di riconoscimento quali la carta di identità elettronica e/o la carta nazionale dei servizi.
La struttura e le caratteristiche del sistema dovranno, invero, attendere emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di procedimento di formazione complesso e concertato, che fisserà le modalità di accreditamento dei gestori privati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.