Semplificazioni amministrative: parte l'Autorizzazione Unica Ambientale
Semplificazioni amministrative Autorizzazione Unica Ambientale “al via” DPR 13 MARZO 2013 N. 59 (G.U. 124 del 29 MAGGIO 2013 – Suppl.Ord.)

Prosegue, senza soluzione di continuità , l’attività del Governo in materia di semplificazioni amministrative. Da ieri (13 giugno 2013) è in vigore l’attesa “Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA) introdotta con DPR 13 marzo 2013 n. 59, pubblicato nella G.U. del 29 maggio 2013 n. 124 (supplemento ordinario).
Il provvedimento si inserisce nel quadro di riforme delineato dal D.L. n. 5 del 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012 n. 5 e volte a razionalizzare i procedimenti amministrativi e a snellire l’attività burocratica della Pubblica Amministrazione con risparmio di spesa.
Destinatari sono le imprese di piccole e medie dimensioni individuate alla luce dei criteri fissati dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, in armonizzazione con i parametri indicati dalla disciplina comunitaria nonché gli impianti, in genere, non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Fulcro della riforma è l’attribuzione allo SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – dei poteri di ricevimento e di istruttoria del procedimento amministrativo sino alla sua definizione delle istanze elencate nell’articolo 3 e interessanti diverse Amministrazioni centrali o periferiche, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative al rilascio, alla formazione, al rinnovo e/o aggiornamento dei titoli abilitativi concernenti gli scarichi, le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti e l’utilizzo delle acque reflue in agricoltura.
Fermi restando i requisiti previsti dalle diverse norme vigenti, l’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale andrà presentata, corredata dagli allegati richiesti, unicamente allo SUAP che fungerà da “collettore” e che, tempestivamente, ne farà trasmissione, in modalità telematica, alle diverse Amministrazioni e, di intesa con le medesime, ne verificherà la regolarità formale nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento.
In caso di osservazioni o di richieste di integrazione di documenti o atti, l’Amministrazione competente (o le diverse Amministrazioni in caso di istanza “multipla”) ne darà immediata comunicazione allo SUAP che provvederà ad informare l’interessato. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione l’istanza sarà archiviata d’ufficio. Per contro, il decorso di trenta giorni senza alcuna richiesta di integrazione, comporterà una sorta di “silenzio-consenso” quanto alla regolarità formale della domanda presentata e degli eventuali allegati.
In caso di procedure semplificate o comunque per le quali sia previsto un termine di definizione pari o inferiore a novanta giorni, il procedimento si concluderà , da parte dell’Amministrazione competente, nel termine di novanta giorni. Il titolo sarà rilasciato dallo SUAP all’interessato.
In caso di procedure con termine di conclusione superiore a novanta giorni o di procedure “miste” (con termini di conclusione differenti), lo SUAP attiverà , entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, una conferenza di servizi al fine di raccogliere il consenso delle Amministrazioni competenti, salvo particolari eccezioni.
Il SUAP fungerà , per tutto il corso del procedimento, da referente unico per il soggetto interessato. Le Amministrazioni, in via telematica, “dialogheranno” con il SUAP per fornire tutte le informazioni sull’iter e lo stato della procedura, consentendo al SUAP di aggiornare tempestivamente il richiedente.
Senza entrare nel dettaglio delle singole specifiche tecniche, differenti a seconda del titolo da ottenere, la semplificazione e la riduzione dei costi sia per gli interessati che per la Pubblica Amministrazione appare evidente grazie all’applicazione sia dei principi in tema di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni sia dei principi che regolano le procedure interne alle singole Amministrazioni con particolare riguardo alla cd. “condivisione telematica delle informazioni”.
Il richiedente non dovrà più predisporre, in caso di esercizio di attività che comportano la necessità di ottenimento o di rinnovo o aggiornamento di diversi titoli abilitativi, una domanda per ogni titolo e per ogni Amministrazione interessata: sarà sufficiente una domanda unica così come unico sarà il provvedimento terminale.
Le diverse Amministrazioni, condividendo tra loro le informazioni o i documenti già in loro possesso, non graveranno con richieste ripetute il richiedente ma procederanno all’istruttoria con modalità interne ed interattive, salvo il caso di integrazioni documentali o precisazioni che verranno inoltrate tramite lo SUAP.
Un risparmio, quindi, per le imprese interessate in termini di tempi e di costi e un risparmio per la PA derivante dalla concentrazione in un unico sportello dell’attività di informazione e di gestione del procedimento.
Resta da verificare, in sede di implementazione, l’effettiva capacità di funzionamento degli SUAP, capacità che ad oggi pare, secondo stime di fonte ISTAT, non superiore al 50%.
Da evidenziare l’espressa previsione nell’articolo 9 di una costante attività di monitoraggio (almeno annuale) del funzionamento del nuovo procedimento con particolare riferimento al numero delle domande presentate allo SUAP e al rispetto dei termini di definizione fissati da parte delle singole Amministrazioni.
Un ulteriore “tassello” verso una PA sempre più efficiente e al servizio del cittadino, in attesa delle ulteriori riforme, anche istituzionali, annunciate dal Governo.
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