Il TAR Lazio accoglie il ricorso e autorizza i medici alle cure domiciliari precoci del Covid-19
Con Sentenza n. 419 del 15/01/2022 il TAR Lazio di fatto autorizza i medici ad effettuare le cure domiciliari precoci del Covid-19 in scienza e coscienza. Breve escursus storico della questione.

Dopo pochi mesi, per la seconda volta il TAR Lazio, con Sentenza n. 419 depositata in data 15 gennaio 2022, si esprime in ordine alla libertà dei medici di somministrare, “in scienza e coscienza”, al proprio paziente, le cure ritenute opportune per superare la malattia Covid-19.
Ricordiamo che già era stata impugnata la nota del 9/12/20 dell’AIFA con la quale si formulava la famosa prassi della “tachipirina e vigile attesa” quale unica strada da seguire per la cura domiciliare, fino ad arrivare all’impugnazione avanti al Consiglio di Stato il quale con Ordinanza del 23 aprile 2021 aveva accolto le motivazioni del ministero e AIFA dichiarando che le direttive (linee guida) AIFA non limitavano la libertà prescrittiva del medico.
Già la questione dovrebbe far riflettere poiché sembra che già allora si fosse in presenza di un cortocircuito giuridico. Il rispetto delle linee guida e le buone prassi mediche sono state cristallizzate come principio base del riconoscimento della responsabilità del medico (colpa professionale) dalla legge Gelli Bianco (L. 24/2017).
Ora, se un ente riconosciuto indica una terapia quale migliore prassi e denomina quell’indicazione come “linee guida” è evidente che il medico che da queste si discosta rischia di non potersi difendere in un eventuale caso di responsabilità.
Mesi fa, invece, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso Aifa assumendo che quelle erano, in fin dei conti, solamente e semplicemente delle linee guida e che il medico avrebbe potuto discostarsene. Una sfida ai medici che hanno avuto il coraggio di esporsi proponendo cure domiciliari nonostante le “linee guida” (che poi queste linee guida, tuttora in vigore, siano state smontate da numerosi studi che evidenziavano all’opposto la pericolosità di tale indicazione, lasciamo ricercare al lettore, non essendo tema da affrontare in questo scritto. Lasciamo qui un link interessante “Terapie domiciliari precoci. Il Centro Studi Livatino: Dubbi sull’ordinanza del Consiglio di Stato”).
Il ministero della salute, pur uscendone proceduralmente vittorioso, non deve avere gradito la motivazione addotta da Palazzo Spada, e deve avere considerato inaccettabile che i medici fossero liberi di rischiare in proprio con l’osare a curare i propri pazienti in “scienza e coscienza”.
Tant’è che subito dopo la decisione del Consiglio di Stato, in data 26 aprile 2021, il ministero emana la Circolare del 26 aprile 2021 dal titolo ““Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” che riprende e ricopia il contenuto delle linee guida Aifa oggetto dell’attenzione del Consiglio di Stato.
La Circolare ha ben più valore di una mera direttiva e con questo sistema si è tentato di vincolare i medici in via definitiva.
Questa Circolare è ora stata annullata da sentenza del Tar del Lazio, e riporta la situazione alla fase precedente, alle Linee Guida dell’Aifa da potersi non osservare a rischio e pericolo del medico coraggioso; anche se è lo stesso TAR Lazio a ricordare che “… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.
Il Ministero della Salute ricorrerà anche questa volta in appello al Consiglio di Stato? E se fosse, e fosse inoltre dimostrato quanto da molti osservato, vale a dire che la terapia dell’Aifa causa decessi invece che guarigioni, non sarebbe questa testardaggine del Ministro un motivo di responsabilità che andrebbe ben oltre la responsabilità politica?
Il TAR Lazio, nella sentenza qui riportata scrive che il contenuto della Circolare ministeriale “imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale”.
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Di seguito il testo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6949 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
della Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono medici di medicina generale e specialisti.
Con il ricorso oggetto del presente scrutinio, i predetti hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti.
Alla camera di consiglio del giorno 4 agosto 2021, il Collegio ha disposto, a mente dell’art. 55, comma 10 cpa, la fissazione della discussione del presente ricorso alla udienza di merito del giorno 7 dicembre 2021.
Alla udienza del giorno 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente perché, a suo dire, la nota AIFA, recepita nella circolare ministeriale, ha una sua autonomia giuridica e non è stata autonomamente impugnata.
E’ necessario rappresentare che nel momento in cui l’indicata raccomandazione è stata pedissequamente mutuata nella circolare ministeriale essa ha perso ogni singolare valenza, compresa una sua autonoma esistenza giuridica ed ha costituito, pertanto, la sola motivazione del provvedimento contestato.
Conseguentemente l’eccezione deve essere respinta.
Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli.
In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.
La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.
In merito è opportuno rappresentare che il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda giudiziaria ( la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) ha precisato che :”… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.
Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Paolo Marotta, Consigliere
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore