Una questione di legittimità costituzionale sulla difesa tecnica avanti il GdP

Plurime questioni di legittimità costituzionale sulle tariffe professionali. Ordinanze giudice di pace di Mercato San Severino e Torre del Greco

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Una questione di legittimità costituzionale sulla difesa tecnica avanti il GdP

Il Giudice di Pace di Mercato San Severino (con Ordinanza del 25 marzo 2013 pubblicata in g.u. Parte prima speciale numero 38 del 18 settembre 2013) sottopone al vaglio di legittimità costituzionale della Corte la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 91 cpc introdotto, come è noto, dall'articolo 13 del decreto legge 212 del 22 dicembre 2011, convertito nella legge numero 10 del 17 febbraio 2012, in relazione all'articolo 82 dello stesso codice di procedura civile.

La questione merita di venire esaminata avendo la novella, nel corso del dibattito parlamentare, suscitato diverse critiche e, segnatamente, l'opposizione dell'Avvocatura che, in sede di audizione presso la Commissione Giustizia del Senato in data 4 gennaio 2012, ne chiese espressamente la soppressione in sede di conversione.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto (A.S. n. 3075), il Governo giustificava l'intervento di limitazione nella quantificazione delle spese legali liquidabili dal Giudice in caso di soccombenza con la finalità di "impedire un danno alla parte soccombente derivante dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi di un difensore anche quando ciò non sia prescritto dalla legge"; facendo richiamo, altresì, al Regolamento numero 861 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di controversie transfrontaliere di lieve entità (cd. small claims).

Le ragioni adotte dal Consiglio Nazionale Forense, di segno contrario, prendono le mosse dal principio di garanzia che offre la difesa tecnica a prescindere dall'entità, in termini di valore economico, della controversia e giungono alla conclusione opposta: la disposizione avrebbe la conseguenza di limitare ovvero impedire la concreta esperibilità del rimedio giurisdizionale, scoraggiando la proposizione di iniziative rivolte, come nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, a contrastare l'azione ritenuta ingiusta del potere esecutivo in riferimento ai canoni di buon andamento ed imparzialità, canoni con dignità costituzionale.

In questo scenario occorre quindi collocare l'iniziativa del Giudice rimettente per poterne comprendere l'esatta portata.

La causa riguarda una semplice richiesta di condanna alla restituzione di una somma di modestissima entità (29,31 euro) ritenuta dall'attore non dovuta. L'oggetto della disputa si colloca nella notissima questione delle tariffe idriche e della loro revisione a seguito di consultazione referendaria del giugno 2011.

L'ordinanza, dopo avere chiarito il quadro normativo e la sussistenza del requisito della rilevanza, trattandosi di materia rientrante nella novella e dovendo il procedimento terminare con provvedimento definitivo in cui dovranno venire liquidate le spese di giudizio, prospetta le ragioni di dubbio e i parametri costituzionali di riferimento.

In particolare, la non manifesta infondatezza della questione si fonderebbe:

- - - a) sulla circostanza che il rimborso delle spese che la parte deve sostenere per il compenso al difensore attiene in maniera diretta ed immediata alla possibilità della parte stessa di poter far valere davanti al Giudice le proprie ragioni in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione;

- - - b) nella non giustificabilità della limitazione dell'importo liquidabile a titolo di spese di giudizio con la possibilità concessa alla parte di stare in giudizio personalmente e quindi senza oneri per la difesa tecnica, atteso che la parte potrebbe non godere delle necessarie specifiche competenze per affrontare il giudizio ovvero di verificarne, preventivamente, l'opportunità di instaurarlo o di resistere all'azione proposta;

- - - c) nel valore fondamentale della difesa tecnica nell'ordinamento processuale anche nella trattazione di cause di valore esiguo, come si evince dal significato e dalla portata del diritto alla difesa come definito, nei suoi tratti essenziali, dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale (sentenza 46 del 18 marzo 1957);

- - - d) nella palese disparità di trattamento tra le cause di competenza del Giudice del lavoro aventi valore inferiore a 129,11 euro e per le quali la disciplina processualistica, pur concedendo alla parte la facoltà di stare in giudizio personalmente, non prevede alcuna limitazione sulla quantificazione delle spese giudiziali e la disciplina in esame; disparità senza fondamento alcuno se non quello della diversità del Giudice chiamato ad apprestare tutela – Giudice del lavoro o Giudice di Pace;

- - - e) nella circostanza che anche il processo di modico valore davanti al Giudice di Pace soffre di regole e preclusioni alla stregua degli altri procedimenti, tecnicismi che necessitano di una conoscenza adeguata non potendo il Giudice supplire ex officio ad una carenza di preparazione delle parti; ciò accade, in particolare, proprio nelle materie dove il rito applicabile sarebbe quello del lavoro come nel procedimento di cui alla legge 689 del 1981 e s.m.i.

Aggiunge l'ordinanza che la disciplina si porrebbe anche in contrasto con il principio per cui il difensore avrebbe il diritto di ricevere, quale conseguenza dell'opera professionale compiuta, un compenso rapportato alla qualità e quantità del servigio reso pena, diversamente, la violazione dell'articolo 36 della Costituzione oltre che, ovviamente, delle norme ordinarie di riferimento tra cui quelle introdotte dalla nuova legge sull'ordinamento forense.

Sarebbe esclusa, da ultimo, la possibilità di una lettura orientata in senso costituzionale della disposizione in esame – passo logico necessario a giudizio della Corte da compiersi in sede di rimessione - stante il suo palese tenore letterale che non lascerebbe adito ad interpretazioni diverse da quella scaturente dal significato proprio delle parole nella loro connessione e dalla intenzione del legislatore che appare, nella fattispecie, palese.

 

Similare, per certi versi, questione è stata sollevata con Ordinanza n° 76 del 21/11/2012 dal Giudice di Pace di Torre del Greco. Il nuovo articolo 91 del cod. proc. civ., ultimo comma, cosi' come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della legge 17 dicembre 2012, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, prevede che «Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».

Afferma il Giudice di Pace che tale normativa, in definitiva, "finisce con il mortificare il lavoro dell'avvocato ed essere, addirittura, dannosa per l'utente che, per il risarcimento, otterrebbe la liquidazione di un importo inferiore al costo del contributo unificato, che occorre comprare per avere giustizia!" in palese violazione con l'art. 24 della Costituzione.

Torre del Greco di occupa anche di retroattività della nuova normativa e afferma: "lo scopo dichiarato dal legislatore, col decreto-legge n. 1/2012, e con le norme derivate e conseguenti, e' quello di liberalizzare il mercato delle professioni. Tuttavia, rispetto a tale obiettivo, l'abrogazione delle tariffe, con efficacia retroattiva, e' del tutto inefficace e quindi il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo (con cio' concretizzando anche violazione del principio di proporzionalita', immanente al sistema dell'Unione ed esplicitato dall'art. 5, comma IV del Trattato sull'Unione ed art. 296, del Trattato, sul funzionamento dell'Unione)". E, nella sostanza, aggiunge: "Non vi e' chi non veda, in tale operazione (riduzione degli importi di cui al n. 127/2004), una ministeriale n. 127/2004), una violazione dell'art. 36 della Costituzione, laddove gli importi indicati nel decreto ministeriale n. 127/2004, ad oggi, a causa della svalutazione monetaria, hanno subito una notevole perdita del potere di acquisto". Importi ridotti ora, del 50% rispetto a quanto indicato nelle tariffe professionali circa 10 anni fa.

 

Attendiamo i pronunciamenti della Corte, ritenendo l'impianto argomentativo di entrambi i Giudici di Pace rimettenti assai incisivi nella loro criticità sistematica.

 

 

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