Appello: costituito nella inibitoria e contumace nella fase di merito

Corte di Cassazione, con sentenza 8 aprile 2014, n. 8150 sulla contumacia in sede di appello del costituito nella fase inibitoria ex art 351 cpc

Tempo di lettura: 1 minuto
Appello: costituito nella inibitoria e contumace nella fase di merito

La Corte di Cassazione, con sentenza 8 aprile 2014, n. 8150, si è espressa in ordine alla possibilità di essere dichiarati contumaci in sede di appello nonostante la regolare costituzione nella fase relativa alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art- 351 cod. proc. civ.

Nel caso di specie, appellata da parte soccombente la sentenza di primo grado, il convenuto vittorioso in primo grado partecipava alla fase dell'inibitoria di cui all'art 351 cpc ma non si curava di costituirsi per la successiva fase di merito, anzi, dichiarando, già nella fase inibitoria, la propria intenzione di voler rimanere contumace nel successivo giudizio di merito.

La corte del gravame dichiarava la contumacia e nella fase di merito rigettava l'impugnazione.

Ricorreva il soccombente, questa volta in Cassazione, adducendo l'erroneità della dichiarazione di contumacia del convenuto, asserendo che la costituzione non più subire diversificazioni di sorta, non potendosi decidere di partecipare al giudizio per una fase e poi rimanere contumaci nella successiva fase.

La Corte Suprema ha ritenuto infondata detta lamentela.
 
Stabilisce la Corte di Cassazione che "la fase dell'inibitoria di cui all'art 351 cpc è formalmente dstinta da quella di merito, sicché la costituzione nella prima non implica di per sé che la parte sia da ritenere automaticamente costituita anche nella fase successiva".

Cita in proposito analoga giurisprudenza della Corte di Cassazione pur se pertinenti in fatti non proprio identici, come Cass. 21/7/1972 n° 2497 e 4/4/2008 n° 8828.
 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati