Aumento del 4 per cento per i Diritti di Copia

Aggiornamento delle Tabelle dei Diritti di Copia del 4 per cento secondo l'incremento costo vita dell'ultimo triennio.

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Aumento del 4 per cento per i Diritti di Copia

Con Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2014 vengono aggiornate le Tabelle dei Diritti di Copia. L'aumento è del 4% come da rilevazione ISTAT dell'incremento costo della vita dell'indice FOI (famiglie operai ed impiegati).

Le previsioni tabellari devono tenere in considerazione anche quanto previsto dalla norma introdotta con l'art. 4 comma 5 del decreto legge n. 193/09 convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010.

Il predetto art. 4 comma 5, titolato “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha apportato modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari. In particolare per le tabelle 6 e 7 è stato previsto un aumento generalizzato del 50%. Tale aumento è stato disposto quale "misura provvisoria" (che permane dal 2010) in attesa dell'emanazione di un decreto riordinativo dei diritti di copia per i supporti non cartacei.

Riportiamo per completezza il testo dell'art. 4 comma 5 del DL 193/09:

"5.  Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."

 

In applicazione a tale norma, ancora in vigore, deve considerarsi che tabelle 6 e 7 allegate al DM 10/3/2014, così come aggiornate, devono comunque essere aumentate del 50%.

Quanto alla tabella 8 essa subisce uno sdoppiamento: a) per le copie su supporto non cartaceo per il quale si possa calcolare il numero di pagine si applica la tabella 6 del supporto cartaceo (essendo sospesa per queste la tabella 8) mentre b) per le copie su supporto non cartaceo per le quali non sia possibile calcolare il numero di pagine rimane l'applicazione integrale della tabella 8 (di cui abbiamo parlato in un blog: QUI) a quale ugualmente subisce l'incremento del 4%.

Abbiamo aggiornato le Tabelle dei Diritti di Copia presenti nel nostro sito.

 

Incrementato anche il Diritto di Certificato di 3,54 che passa, ora, ad euro 3,68.

 

P.S.
Ad articolo pubblicato facciamo la presente aggiunta:

Tempo di Vigenza.

Ci si è chiesti quale sia la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale. In proposito deve richiamarsi l'art 274 del T.U. Spese di Giustizia che sempre per completezza riportiamo qui sotto:

"ART. 274
Adeguamento periodico degli importi

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Il periodo temporale di vigenza delle precedenti tabelle, a dire delle premesse dello stesso Decreto Ministeriale 10/3/14, è partito dal 2002 fino al 2005 e precisamente dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2005, e così via per i trienni successivi. Il DM, del resto, non fornisce alcuna indicazione di vigenza, come si è soliti fare riportando il dato nell'ultimo articolo.

A nostro avviso, pertanto, l'avvio della pubblicazione delle nuove tabelle dovrebbe essere dal 1° luglio 2014 con durata fino al 30 giugno 2017 (anche se un certo imbarazzo interpretativo lo crea l'inciso dei "visto e considerando", laddove si afferma "Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011".

Forse una circolare interpretativa potrà chiarire l'arcano.

 

 

Di seguito il testo integrale del DM 10 marzo 2014:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2014
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. (14A02974)
(GU n.91 del 18-4-2014)
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia


di concerto con


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/02;
Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;
Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;

Decreta;
Art. 1

L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68.
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguati con decreto dell'8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.


[[Parte di provvedimento in formato grafico]]

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 10 marzo 2014

Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Matone


Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco

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