Codice della strada: veicolo in leasing e imputazione di responsabilita'
L'addebito di responsabilita' nel caso di veicolo in locazione finanziaria: Corte Cass. 14635/14

Un'auto concessa in leasing investiva un pedone il quale chiedeva il risarcimento danni vocando in giudizio l'assicurazione del mezzo, il conducente e il proprietario concedente. Il caso finiva avanti la Corte di Cassazione, con la ricorrente società di leasing che lamentava che la corte di appello avrebbe dovuto affermare la sola responsabilità del locatario, in concorso con quella del conducente l'autoveicolo concesso in leasing, non invece quella della società di locazione finanziaria, proprietaria-concedente.
Secondo la cassazione la lamentela merita accoglimento.
La Suprema Corte ricorda che "in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonchè responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poichè solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicchè in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 947/2012)".
Di seguito il testo di Corte Cassazione, Sentenza 27 giugno 2014, n. 14635
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F. conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa esponendo che in data (OMISSIS) intorno alle ore 23, mentre attraversava a piedi viale della (OMISSIS), era stato investito dall'auto Suzuki tg. (OMISSIS), priva di copertura assicurativa per r.c.a., condotta dalla P. e di proprietà della Fincom, riportando lesioni personali. In esito al giudizio, in cui si costituivano le convenute resistendo alla domanda, il Tribunale di Messina rigettava le domande attrici sul presupposto che l'attore non avesse dato adeguata prova della dinamica dell'incidente. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituivano la P. e la Fincom, la quale riproponeva in via subordinata la domanda di garanzia proposta verso il chiamato L.A., unico soggetto che aveva la disponibilità dell'auto investitrice proponeva impugnazione incidentale, la Corte di Appello di Messina con sentenza depositata in data 3 marzo 2008 accoglieva in parte l'appello principale; rigettava quello incidentale; condannava la P., il L. e la Fincom a corrispondere in solido al F. la somma di Euro 51.657,05 oltre interessi legali a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale,nonchè la somma di Euro 2.582,28 oltre interessi legali a titolo di rimborso spese mediche; condannava il L. a tenere indenne la Fincom delle somme che la stessa dovesse corrispondere al F.; provvedeva al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la P. e la Fincom, articolandoli rispettivamente in due motivi ed in unico motivo. Resiste con separati controricorsi il F., proponendo a sua volta ricorsi incidentali, affidati a due motivi. La Fincom ed il F. hanno depositato altresì memorie illustrative.
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