Competenza Territoriale nel giudizio di Separazione e di Divorzio

La Corte di Cassazione (Ordinanza 15186/14) si esprime per la prima volta sulla competenza territoriale nel giudizio di divorzio

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Competenza Territoriale nel giudizio di Separazione e di Divorzio

La competenza territoriale in materia di separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dall'art. 4, comma primo, Legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art 2, comma 3 bis, D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., in Legge n. 80 del 2005. Detto articolo attribuisce la competenza territoriale al «tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio». La Corte Costituzionale (23 maggio 2008, n. 169), tuttavia, è intervenuta sulla norma dichiarando l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 4 limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza".

La Corte di Cassazione, con Ordinanza Interlocutoria n. 15186 del 3 luglio 2014 per la prima volta ha espresso il principio di diritto da utilizzarsi nell'individuazione della competenza territoriale in queste materie, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è il seguente;

"competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 4, comma primo, l n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., in 1. n.80 del 2005), quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte Costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge".

 

Di seguito il testo dell'Ordinanza n. 15186 del 3 luglio 2014:

Nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. YYY e la sig.ra XXX, introdotto dal primo nel novembre 2012 davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Presidente delegato del Tribunale ha disposto, con ordinanza, la riduzione dell'assegno di separazione a carico dell'attore, su sua richiesta, ha nominato se stesso giudice istruttore fissando l'udienza di comparizione e trattazione della causa ed assegnando alle parti termini per l'integrazione dei rispettivi atti.
La sig.ra XXX ha impugnato l'ordinanza con ricorso per regolamento di competenza, dolendosi che il giudice non abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di AAA città ove ella risiede sin dal 2008, dopo la separazione dal marito - nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata con la comparsa di risposta alla luce della sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n.80, nella parte in cui prevede che sulla domanda di divorzio si pronunci il tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Nelle conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c.
il P.M. ha chiesto dichiararsi, per un verso, l'inammissibilità del ricorso, non integrando l'ordinanza in oggetto una pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza, e, per altro verso, enunciarsi ai sensi dell°art. 363 c.p.c. il principio di diritto, cui avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito, conforme alla tesi sostenuta dalla ricorrente.
 

CONSIDERATO

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