Deducibilità dell'assegno di separazione versato in unica soluzione

La sezione VI (Tributaria) della Corte di Cassazione si esprime in ordine alla deducibilità fiscale dell'assegno di separazione versato in una unica soluzione - ordinanza n. 4402 del 24 febbraio 2014

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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Deducibilità dell'assegno di separazione versato in unica soluzione

Con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio numero 4402 del 24 febbraio 2014, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affronta la questione della sussistenza dei requisiti per la deducibilità delle somme corrisposte all'altro coniuge e fissate in sede di separazione, alla luce del dettato dell'articolo 10 del T.U.I.R.

Nella fattispecie esaminata, il coniuge aveva dedotto per intero l'assegno versato in unica soluzione, in contrasto, ad avviso delle Entrate, col disposto normativo il quale, come è noto, consente la deduzione soltanto in caso di assegni periodici.

La Corte, approvando la relazione depositata in Cancelleria (ex. articolo 380 c.p.c.), ritiene non censurabile il ragionamento logico-giuridico assolto dalla Commissione Regionale che, nel concreto, ha qualificato il versamento come espressione di un accordo che, nella volontà delle parti, si poneva come solutorio di un'obbligazione periodica non adempiuta e riguardante assegni pregressi scaduti; non ravvisando quindi alcuna violazione del requisito della periodicità, dovendosi fare richiamo all'obbligazione originaria non adempiuta e non all'accordo successivo intercorso ed oggetto di esame.

La decisione, frutto di una valutazione compiuta dal giudice di merito sulla volontà delle parti e correttamente esplicata, merita di essere condivisa in quanto non si rileva, nel dettato normativo, alcun margine o riferimento che possano impedire la deduzione del versamento periodico ove corrisposto con ritardo, relativamente alle scadenze fissate.

La mera circostanza che il versamento sia avvenuto in un unico momento, non pare idonea a violare il criterio-requisito della periodicità, costituendo una mera attuazione di un'obbligazione sorta in precedenza ed in linea con detto principio.

La tesi dell'Agenzia si fonda su un riguardo meramente formale dell'atto (il versamento) senza considerare la causa dello stesso. L'obbligazione di corresponsione dell'assegno non scaturisce dal versamento compiuto e/o dall'accordo in tal senso raggiunto, bensì sussiste come fonte dell'accordo stesso e che rivestirebbe, giusta l'analisi compiuta in sede di merito, natura solutoria.

Né la decisione pare possa porsi in contrasto con i precedenti - tra i quali si distingue, per l'esaustività motivazionale, la nota sentenza numero 16462 del 2002 -, dovendosi escludere che, nella fattispecie esaminata dalla Corte nell'ordinanza a commento, il versamento una tantum assolto costituisca uno spostamento patrimoniale (a deducibilità non consentita), configurandosi soltanto come la somma matematica di singoli versamenti (non compiuti ma stabiliti) rientranti in ambito reddituale.

 

 

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