Forma scritta dei contratti della PA e mandato alle liti
Sufficiente la procura alle liti sottoscritta dall'organo rappresentativo per garantire la necessaria forma scritta dei contratti della Pubblica Amministrazione

Ogni contratto con la PA deve avere forma scritta. L'incarico all'avvocato deve essere appositamente redatto in un apposito contratto oppure è sufficiente la firma in calce alla procura alle liti? La Corte di Cassazione con Sentenza 10707 del 15.05.2014 si è occupata anche di questo.
Secondo la Suprema Corte la sottoscrizione della classica procura alle liti da parte del Sindaco del Comune integra idonea forma scritta atta a rendere pienamente valido l'incarico.
Precisamente, la Corte così motiva: "in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria".
E aggiunge: "in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio)".
Svolgimento del processo
Con ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, depositato il 4.4.2006 alla corte d'appello di Catanzaro l'avvocato P.U. esponeva che aveva, giusta procura ad litem, rappresentato ed assistito innanzi al tribunale di Crotone il Comune di C. nel giudizio civile contro l'E. iscritto al n. 497/1998 R.G.; che il giudizio di primo grado si era concluso vittoriosamente per l'ente comunale; che avverso la statuizione di prime cure l'E. aveva proposto gravame innanzi alla corte d'appello di Catanzaro; che con raccomandata A/R in data 31.12.2004 aveva rimesso al Comune di C. notula recante specificazione delle proprie spettanze, notula per nulla contestata; che, all'esito di numerosi e vani solleciti di pagamento, aveva trasmesso all'ente pubblico atto di rinuncia al mandato; che aveva altresì maturato diritti ed onorari per il giudizio d'appello, giudizio per il quale era stato formalmente incaricato.
Chiedeva che la corte distrettuale attendesse alla liquidazione delle sue competenze.
Si costituiva e resisteva il Comune di C..
Con ordinanza del 26.2.2008 la corte d'appello di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese.
In particolare la corte distrettuale opinava per la nullità del mandato in quanto privo della forma prescritta; più esattamente, evidenziava che "il contratto con cui la pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e tale nullità... è assoluta e può essere rilevata d'ufficio" (così ordinanza, pag. 3); che "la documentazione prodotta... consente di accertare che la Giunta Comunale di C., con atto n. 84 del 23.3.2004, ha effettivamente deliberato di resistere avverso l'appello proposto dall'E. ...., conferendo incarico all'avv. P., ma non offre alcun elemento per verificare se le parti abbiano, poi, tradotto tale deliberato, o il deliberato relativo all'incarico per il giudizio di primo grado, in una valida forma negoziale" (così ordinanza, pag. 4); che, al di là della formula utilizzata, l'atto n. 84/2004 della giunta comunale "rimane un atto ad efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, a carattere autorizzatorio, ma non costituisce una vera e propria proposta contrattuale cui il professionista avrebbe potuto, eventualmente, aderire con successivo atto a contenuto negoziale" (così ordinanza, pag. 4).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato P. U., chiedendone, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione; con vittoria di spese e competenze del giudizio di legittimità da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Comune di C. ha depositato controricorso; conclude per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per il rigetto dell'avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
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