Il Divorzio Breve passa alla Camera
Passa alla Camera la nuova disciplina della cessazione degli effetti del matrimonio. Importanti le novitÃ

La Camera dei deputati, nella seduta di ieri 29 maggio 2014, ha approvato il testo della legge di modifica della legge sul divorzio. Amplia la maggioranza. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato ma si pensa, stante i numeri dell'approvazione alla Camera, che il provvedimento sarà in breve approvato anche al Senato.
Queste le novità.
Il nuovo testo riduce il periodo minimo di separazione dei coniugi per la presentazione della domanda di divorzio a dodici mesi, nel caso di separazione giudiziale e a sei mesi nel caso di separazione consensuale. Mentre la presenza o meno di figli minori non incide sulla durata del periodo di separazione.
Quanto alla determinazione del dies a quo dal quale calcolare il termine appena indicato, le nuove disposizioni prevedono che esso decorra dalla notificazione della domanda di separazione per la separazione giudiziale.
In caso, invece, di separazione consensuale, il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi.
Interessante la norma che prevede che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.
Inoltre, il testo modifica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che attualmente stabilisce che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta prevede la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.
Novità anche sul fronte del regime patrimoniale.
Lo scioglimento della comunione dei beni viene, infatti, anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato.
E’ inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficio dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione.
La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (attualmente, presupposto della domanda di divisione è la pronuncia definitiva di separazione per cui, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla).
Applicabilità anticipata.
E' stato previsto che i nuovi termini ridotti di separazione per la proposizione della domanda di divorzio si applicheranno alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.