La Corte Costituzionale sull'omesso versamento IVA
Omesso versamento IVA: la Corte Costituzionale (Corte cost. 9 aprile 2014, n. 80) limitatamente ai fatti anteriori al 17 settembre 2011 estende la soglia di punibilita’ da euro 50.000,00 ad euro 103.291,38

Le argomentazioni della Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2014, n. 80, in ordine all'omesso versamento dell'IVA.
L’art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 stabilisce che “La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
In pratica il legislatore con il richiamo all’art.10-bis estende al delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto la sanzione (da sei mesi a due anni di reclusione) e la soglia di punibilità (cinquantamila euro) previste per l’omesso versamento di ritenute certificate.
Il reato di omesso versamento dell’IVA pertanto si realizza quando un soggetto di imposta presenta la dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, dalla quale risulta un debito superiore a cinquantamila euro, per ciascun periodo d’imposta, senza eseguire il pagamento dovuto entro il 27 dicembre dell’anno successivo.
Gli artt. 4 e 5 del D. Lgs n.74 del 2000 prevedono rispettivamente i delitti di infedele dichiarazione ed omessa dichiarazione.
Tali delitti costituiscono illeciti decisamente più gravi rispetto all’omesso versamento dell’IVA.
In effetti il contribuente che, al fine di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele o non presenta affatto al dichiarazione, tiene una condotta sicuramente più ingannevole e sleale, poiché finalizzata ad ostacolare l’accertamento, rispetto a quella del contribuente che, dopo avere presentato la propria dichiarazione, omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata.
Tuttavia gli artt.4 e 5 D. Lgs n.74 del 2000 prevedevano soglie di punibilità più elevate per i delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione rispetto a quella prevista per l’omesso versamento dell’IVA.
Per il delitto di omessa dichiarazione infatti la soglia di punibilità era di € 77.468,53 e per il delitto di dichiarazione infedele la soglia di punibilità era di €103.291,38 (ciò prima delle modifiche introdotte dall’art.2 comma 36 vicies semel del d.l. n.138 del 2011 aggiunto dalla legge di conversione n.148 del 2011).
Questo difetto di coordinamento normativo comportava conseguenze paradossali ed ingiuste: quando l’IVA dovuta dal contribuente si situava nell’intervallo tra soglie di € 50.000,00 ed € 77.468,53 un soggetto che avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA e non avesse versato l’imposta dovuta sarebbe incorso nella responsabilità penale per omessa dichiarazione avendo superato la soglia di punibilità (€ 50.000,00).
Chi, invece, nello stesso caso (IVA dovuta dal contribuente compresa tra € 50.000,00 ed € 77.468,53) avesse omesso la dichiarazione annuale al fine di evadere l’imposta, sarebbe andato esente da pena non risultando raggiunta la soglia di punibilità.
Stesso discorso valeva nel caso di chi avesse presentato una dichiarazione infedele al fine di evadere l’imposta (in questo caso la soglia di punibilità era ancora più alta: 103.291,38): chi avesse presentato la dichiarazione infedele (per importi d’IVA dovuta e non versata compresi tra € 50,000 ed € 103.291,38) sarebbe rimasto esente da pena per il mancato raggiungimento della soglia di punibilità mentre chi, nello stesso caso, avesse presentato una dichiarazione veritiera e non avesse poi pagato l’imposta sarebbe risultato penalmente responsabile per il superamento della soglia (€ 50.000,00).
Tale situazione era fortemente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione in quanto determinava il paradossale risultato di riservare un trattamento più duro a chi avesse tenuto la condotta meno lesiva degli interessi del fisco.
A tale problema poneva rimedio l’art.2 comma 36 vicies semel del d.l. n.138 del 2011 aggiunto dalla legge di conversione n.148 del 2011 che riduceva la soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione ad € 30.000,00 (lettera f) e quella della dichiarazione infedele ad € 50.000,00 (lettera d).
Tuttavia le modifiche in questione sarebbero state applicabili ai soli fatti successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (17 settembre 2011) e avrebbero lasciato intatto, per i fatti antecedenti a tale data, il problema suesposto.
Il Tribunale di Bergamo con ordinanza del 17.09.2013 ha sollevato, in riferimento all’art.3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 ter D. Lgs n.74 del 2000 laddove, per i fatti anteriori al 17 settembre 2011, prevede per l’omesso versamento IVA una soglia di punibilità inferiore rispetto a quelle previste per la dichiarazione infedele e per l’omessa dichiarazione.
La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile 2014 n.80 riscontrata l’effettiva violazione del principio di uguaglianza, ha definitivamente rimosso l’irragionevole disparità di trattamento stabilendo che, per i fatti anteriori al 17 settembre 2011, la soglia di punibilità per l’omesso versamento IVA dovrà essere allineata alla soglia prevista per la dichiarazione infedele (€ 103.291,38).