Legge di conversione del D.L. 90/2014 sulla trasparenza amministrativa.

Rilevanti novita' in materia di pubblico impiego, soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, riforma degli onorari delle avvocature e altro nella legge di conversione del DL 90/2014

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Legge di conversione del D.L. 90/2014 sulla trasparenza amministrativa.

Il Testo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione n° 144 del 24 giugno 2014 titolata «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190 del 18-8-2014.

Le novità sono veramente importanti e spaziano dalla gestione del personale pubblico con nuove misure per il pubblico impiego e in particolare il "Ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni", con norme specifiche per i magistrati per i quali la nuova normativa slitterà a fine del 2015, alla riduzione dei diritti delle Camere di Commercio.

Sempre per i magistrati regolamentati gli "Incarichi direttivi".

Riformata completamente la disciplina degli "onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato e delle avvocature degli enti pubblici".

Confermata con la Legge di conversione la "Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo regionale e del  Magistrato  delle  acque" sulla quale si erano mossi molti in difesa delle attuali sezioni distaccate.

Istituito un "Tavolo  permanente  per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana".

Per la semplificazione e riduzione degli oneri burocratici da citare l'introduzione del "Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente" evitando al cittadino file e spese inutili per portare alla PA notizie già conosciute o conoscibili con procedura interna. Inmtrodotta anche "Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard" nel tentativo di omogeneizzare l'azione della PA che risulta ad oggi immotivatamente diversa da luogo a luogo.

 

Per quanto riguarda altre figure della Pubblica Amministrazione, è confermata "l'Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e provinciale e abrogazione della ripartizione del  provento annuale dei diritti di segreteria".

Citiamo, infine, altri articoli titolati "Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni", "Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", e "Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni".

Prende vita la sbandierata "Riduzione  del  diritto  annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei  diritti di segreteria" fortemente voluta dal primo ministro.

 


Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

 
    
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per   il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Sono abrogati l'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, ((  i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non
disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni,  ))  sono  fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista
in data anteriore. 
  (( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma  9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1°  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 
  3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui  allo  stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015  ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. )) 
  4. (Soppresso). 
  (( 5. All'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere  dalla  maturazione  del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al  pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal  1°  gennaio  2012  dall'art.  24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto  individuale  anche  del  personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima  del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24.   Le
disposizioni del presente comma non  si  applicano  al  personale  di
magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai  responsabili   di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si  applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  soggetti  che   abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e successive modificazioni.». )) 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni  ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di  euro  ))  per  l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2  milioni  ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
    a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b)  del  decreto  legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole:  «a  1.372,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del
decreto  legge  del  28  gennaio   2014   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.186,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»; 
    c)  l'allegato  3  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d)  quanto  a  2,6  milioni  di  euro   per   l'anno   2014   con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                            (( Art. 1-bis 
 
 
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata
                          per i giornalisti 
 
[ OMISSIS ]
                               Art. 2 
 
 
                  Incarichi direttivi ai magistrati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  5  aprile
2006,  n.  160,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
    b) negli altri casi, entro (( sei  mesi  ))  dalla  pubblicazione
della vacanza. 
  (( 1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». )) 
  (( 1-bis. Al terzo periodo  del  secondo  comma  dell'art.  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano  trascorsi  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima  che  sia  trascorso  un
anno». )) 
  2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  dell'art.  13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano  ))  alle  procedure  concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della  data  di
collocamento a riposo. 
  4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le  parole:  «del  processo  amministrativo»,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di  azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.». 
  (( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2014». )) 
                               Art. 3 
 
 
            Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per  l'anno  2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per  cento  per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento  a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita'  si
applica la normativa di settore. )) 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  (( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  sono  autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento  delle  graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il  31  ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma  prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera  b),  dello  stesso  art.
2199, relative ai  predetti  concorsi.  Alle  assunzioni  di  cui  al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni  previste
dalla normativa vigente. 
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal  1°  settembre
2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia
di Stato. 
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono assunti  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni  di  cui  al
comma 3-ter del presente articolo e  di  quelle  gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria. 
  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia
penitenziaria, gia' previste per  l'anno  2015  dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo. 
  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le
finalita' ivi previste. 
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  «Soccorso
civile». 
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi  dell'art.
9 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e  successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro  31.075.700  a
decorrere dall'anno 2016. )) 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  --
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  (( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'art.  2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni,  il  Ministero  della  difesa,  nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
)) 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per
cento a decorrere  dall'anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76,  comma  7,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e'  abrogato.  Le
amministrazioni di cui al  presente  comma  coordinano  le  politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra  spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto  dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo  modificato  dal  comma
5-quinquies del presente articolo. )) 
  (( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso  la  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per quanto di competenza dello stesso. 
  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo  restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono  soppresse.
)) 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  (( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere  ulteriormente
prorogati,   alle   medesime    finalita'    e    condizioni,    fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
  7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle  seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013». 
  8.  All'art.  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) e' abrogato il comma 9; 
    b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  ((  9.  All'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 8 e' abrogato; 
  b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti». )) 
  10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio  delle  procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni». 
  (( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  4  dell'art.  11  del
presente decreto. )) 


                               Art. 4  
 
                 Mobilita' obbligatoria e volontaria 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale,  per  un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati  i
posti  che  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio  diretto   di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti  da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di  personale
delle amministrazioni pubbliche, per il  trasferimento  tra  le  sedi
centrali di  differenti  ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non
economici nazionali non e' richiesto  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il  trasferimento  entro  due  mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti  salvi  i
termini per il preavviso e  a  condizione  che  l'amministrazione  di
destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti   superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare  le  procedure  di
mobilita' la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale   finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  ((  1-bis.  L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.  2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art.  2103  del  codice
civile. )) Con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione,   ((   previa   consultazione   con    le
confederazioni sindacali rappresentative  e  ))  previa  intesa,  ove
necessario, in sede di conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti  con
figli di eta' inferiore a tre anni,  che  hanno  diritto  al  congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,  con  il  consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa  in
un'altra sede. )) 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione -  delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze di  personale  ((  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  Le  risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino  al  momento
di effettiva permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del
decreto-legge  del  3   ottobre   2006,   n.   262   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  e  quanto  a  12
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,  ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato  ))  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione
delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2015, a valere  sui  risparmi  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi  di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli  aeroporti  di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -  Casale,  Rimini  e
Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e
quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  2. E' abrogato l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis. 
                               Art. 5 
 
 
                   Assegnazione di nuove mansioni 
 
  1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Gli  elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti.»; 
    b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle  amministrazioni  di  cui  ai  commi   2   e   3,   istanza   di
ricollocazione,  in  deroga  all'art.   2103   del   codice   civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico,  anche  in  una  qualifica
inferiore o in  posizione  economica  inferiore  della  stessa  o  di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per  ciascuna  delle
suddette  fattispecie,  ))  al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di  cui
all'art. 33, comma 8.  ((  Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.  33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente  ricollocato
nella propria originaria  qualifica  e  categoria  di  inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In  sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  possono  essere   stabiliti
criteri generali per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
quinto e al sesto periodo.». )) 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I  dipendenti  iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono  essere  assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in  posizione  di  comando
presso amministrazioni che ne  facciano  richiesta  o  presso  quelle
individuate ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli  stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi  della  disposizione  di  cui
all'art.  23-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  i  dipendenti  sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in  posizione
di comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta  sospeso
e l'onere retributivo e' a carico  dall'amministrazione  o  dell'ente
che utilizza il dipendente.». 
  2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo  il  comma
567 e' inserito il seguente: 
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.». 
                               Art. 6 
 
     Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 
 
  1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad  eccezione  dei  componenti  delle
giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o  titolari  degli
organi elettivi degli enti  di  cui  all'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni  sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e  per  una  durata  non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di
spese,  corrisposti  nei  limiti   fissati   dall'organo   competente
dell'amministrazione  interessata.  Gli  organi   costituzionali   si
adeguano alle  disposizioni  del  presente  comma  nell'ambito  della
propria autonomia». )) 
  2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  n.  95
del 2012, come modificato dal comma 1, si  applicano  agli  incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
                               Art. 7 
 
 
        Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1º  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per
ciascuna associazione sindacale. 
  (( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione  della  riduzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo  e  con  la  stessa  decorrenza,  per
ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione
dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  un   solo   rappresentante   per   ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non  direttivo  e  non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 maggio  2008,  recante  «Recepimento  dell'accordo
sindacale integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.  168  del  19
luglio 2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.  Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere  computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. )) 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la ((  rideterminazione  ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con  arrotondamento  delle
eventuali frazioni all'unita' superiore  e  non  opera  nei  casi  di
assegnazione di un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme  di  utilizzo  compensativo  tra  distacchi  e  permessi
sindacali. )) 
                               Art. 8 
 
          Incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio  di
gabinetto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «compresi   quelli,
comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; )) 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.». 
  2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto  se  nei  trenta  giorni  successivi  non  e'   adottato   il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. 
                              (( Art. 9 
 
 
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici 
 
  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del
raggiungimento del limite retributivo  di  cui  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato
terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle
suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire
previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni. 
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale. 
  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo. 
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. )) 
                               Art. 10 
 
Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e
  provinciale e abrogazione della ripartizione del  provento  annuale
  dei diritti di segreteria. 
  1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
abrogato. 
  2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale  dei  diritti  di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.». 
  (( 2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15  novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  della  tabella  D  allegata
alla legge 8 giugno 1962, n.  604,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento. 
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'  parte  ed  autenticare»
sono sostituite dalle seguenti:  «roga,  su  richiesta  dell'ente,  i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». )) 
                               Art. 11 
 
 
    Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali 
 
[ OMISSIS ]  
                               Art. 12 
 
Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari   di   forme   di
  integrazione e sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
  volontariato a fini di utilita' sociale. 

[ OMISSIS ]  
                             (( Art. 13 
 
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per  la
  progettazione. 
 [ OMISSIS ]  
                           (( Art. 13-bis 
 
             Fondi per la progettazione e l'innovazione 
 [ OMISSIS ]  
                               Art. 14 
 
 
Conclusione delle procedure in corso per  l'abilitazione  scientifica
                              nazionale 
 [ OMISSIS ]  
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni urgenti relative a borse di  studio  per  le  scuole  di
                       specializzazione medica 
 [ OMISSIS ]  


Capo II

Misure in materia di organizzazione della PA

                               Art. 16 
 
 
          Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate 
[ OMISSIS ]  
                               Art. 17 
 
 
Ricognizione degli enti pubblici e  unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate 
 [ OMISSIS ]  
                           (( Art. 17-bis 
 
Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia'
  presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non possono richiedere  ai  cittadini  informazioni  e
dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. )) 
                               Art. 18 
 
Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
  regionale e del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
  l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. 
 
  (( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo
dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare
entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il
trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,
nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i  ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo
regionale. 
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito  il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di
ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla
relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede
misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e
l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto
della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. )) 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art.  ))  1  della  legge  6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((  a)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Emilia-Romagna,   Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; )) 
    b) al quinto comma, le parole: «, oltre  una  sezione  staccata,»
sono soppresse. 
  (( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il
Comitato tecnico di magistratura, di  cui  all'art.  4  della  citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito
presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate  le
funzioni  gia'  esercitate  dal  citato  magistrato  delle  acque  da
trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. )) 
  4. (( All'art. 47, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione». 
                               Art. 19 
 
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione  delle  funzioni
  dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2, (( specificando che il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della  soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  individuato  nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; )) 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. )) 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  (( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13  del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello  Stato  segnalanti  resta  fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331  del  codice  di  procedura
penale; )) 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  (( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica. 
  5-ter. Nella relazione di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  g),
della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione. )) 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita'  istituzionali.  ((  Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione. )) 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure  d'appalto  per  la  realizzazione   dell'evento.   ((   Il
presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. )) 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  ((  Con  riguardo  al  solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere  m)
e p), del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  relativamente  ai
progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono
piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'
nazionale anticorruzione. )) 
  10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
della  ((  legge  23  agosto  1988,  n.  400  )),  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione  e
valutazione  della  performance,  sulla  base  delle  seguenti  norme
generali regolatrici della materia: 
    (( a) revisione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico
delle  amministrazioni  pubbliche,  al   fine   di   valorizzare   le
premialita' nella  valutazione  della  performance,  organizzativa  e
individuale,  anche  utilizzando  le  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; )) 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle  funzioni  relative
alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'art. 11 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse. 
  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'
soppresso. 
  (( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza  e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n.  190,  ((  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ))  sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 20 
 
                       Associazione Formez PA 
 
 [ OMISSIS ]  
                               Art. 21 
 
               Unificazione delle Scuole di formazione 
 [ OMISSIS ]  
                           (( Art. 21-bis 
 
             Riorganizzazione del Ministero dell'interno 
 [ OMISSIS ]  
                               Art. 22 
 
           Razionalizzazione delle autorita' indipendenti 
 [ OMISSIS ]  
                               Art. 23 
 
Interventi urgenti in materia  di  riforma  delle  province  e  delle
  citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento  di
  istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
  materia di funzioni fondamentali dei comuni. )) 
 [ OMISSIS ]  
                           (( Art. 23-bis 
 
Modifica all'art. 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
  aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
  servizi da parte dei comuni. 
 [ OMISSIS ]  
                           (( Art. 23-ter 
 
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
                servizi da parte degli enti pubblici 
[ OMISSIS ]  
                          (( Art. 23-quater 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                 di citta' metropolitane e province 
 [ OMISSIS ]  
                        (( Art. 23-quinquies 
 
Interventi  urgenti  per  garantire  il  regolare   avvio   dell'anno
                             scolastico 
 [ OMISSIS ]  


Capo I

Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica
amministrazione

                               Art. 24 
 
 
             Agenda della semplificazione amministrativa 
                          e moduli standard 
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine  di
coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  apposito  comitato
interistituzionale (( e sono individuate le  forme  di  consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.  Il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  illustra  alla
Commissione  parlamentare  per   la   semplificazione   i   contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni  dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce  sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. )) 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese, ((  che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e
imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi
decreti. )) 
  (( 2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. )) 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le  imprese
li possono comunque utilizzare decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini. )) 
  (( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle
procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le
procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il
tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano
deve prevedere una completa informatizzazione. )) 
  4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  m)  e  r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,
costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti
dall'estero. 
  (( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro
sessanta giorni dalla sua approvazione. 
  4-ter.  All'art.  62,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni,  ad  eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». )) 
                           (( Art. 24-bis 
 
      Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 
 
  1. L'art. 11 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono  tutte
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,
vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
  a) agli  enti  di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
  b) limitatamente all'attivita' di pubblico  interesse  disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della  legge  6  novembre
2012, n. 190». 
                             Art. 24-ter 
 
   Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana 
 
  1.  Le  regole  tecniche  previste  per  l'attuazione   dell'Agenda
digitale italiana, come definita dall'art.  47  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con  le
modalita'  previste  dall'art.  71  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo. Qualora non ancora adottate  e  decorsi  ulteriori
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del codice dell'amministrazione digitale possono essere  dettate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove  non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati. 
  2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  sono  aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  amministrazioni   competenti,   la
Conferenza  unificata  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di  parere.
In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo  precedente,
il parere si intende interamente favorevole». )) 
                          (( Art. 24-quater 
 
   Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche  amministrazioni  che  non  rispettano  quanto   prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma  5,  lettera  b),
del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia  per  l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle  basi  di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. )) 
                        (( Art. 24-quinquies 
 
           Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso  la
messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie
basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).  L'Agenzia  per
l'Italia digitale, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione
telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio
dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con
apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro delegato». 
  3. Il comma 3-bis  dell'art.  58  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. )) 
                               Art. 25 
 
           Semplificazione per i soggetti con invalidita' 
 
  (( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,
dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
disabili sensoriali o». )) 
  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in
ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:   ((   «,   nonche'   dal
rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))  La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito». 
  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui  al  precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della
patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126,
commi 2, 3 e 4.». 
  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita
la parola: «puo'». 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola
«quarantacinque»; 
      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 
  (( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti
nelle patologie denunciate». )) 
    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e'
sostituita dalla parola «novanta»; 
    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS.». 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle
Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di
revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le
persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista
rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di
benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista
la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). )) 
  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse. 
  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il
primo periodo e' soppresso. 
  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in
fine il seguente comma: 
  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.». 
  (( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione  e»  sono
soppresse. )) 
                               Art. 26 
 
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
                        di patologie croniche 
 
  1. All'art.  9,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.». 
                               Art. 27 
 
Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in   materia
                              sanitaria 
 
  1. All'art. 3,  del  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  dopo  le  parole  «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le  seguenti:  ((  «,  anche  nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»; 
    b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite  dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per  i  contenuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti». 
  (( 1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2.(Soppresso). 
  3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da  quaranta»  sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta». 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  come
modificato dal comma 3 del presente articolo. 
                           (( Art. 27-bis 
 
Procedura per ristorare i soggetti  danneggiati  da  trasfusione  con
  sangue infetto, da somministrazione di  emoderivati  infetti  o  da
  vaccinazioni obbligatorie. 
  1. Ai soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di
denaro, in un'unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita'  dell'istanza.  La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,
in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli
aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del
disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'
annuale di bilancio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle
somme di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla  formale  rinuncia
all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 
  3. La procedura transattiva di cui all'art.  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non
intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al
decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. )) 
                             (( Art. 28 
 
Riduzione  del  diritto  annuale  delle   camere   di   commercio   e
  determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e  dei  diritti
  di segreteria. 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  e'  ridotto,  per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere  b),
d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 


Capo I

Misure di controllo preventivo

 [ OMISSIS ]  

Capo II

(( Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e
forniture ))

 [ OMISSIS ]  

 

I Capi relativi al Processo Amministrativo Digitale e del Processo Civile Telematico sono stati estrapolati in separato articolo. Leggile cliccando QUI.

 

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