Legge di conversione del D.L. 90/2014 sulla trasparenza amministrativa.
Rilevanti novita' in materia di pubblico impiego, soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, riforma degli onorari delle avvocature e altro nella legge di conversione del DL 90/2014
Il Testo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione n° 144 del 24 giugno 2014 titolata «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190 del 18-8-2014.
Le novità sono veramente importanti e spaziano dalla gestione del personale pubblico con nuove misure per il pubblico impiego e in particolare il "Ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni", con norme specifiche per i magistrati per i quali la nuova normativa slitterà a fine del 2015, alla riduzione dei diritti delle Camere di Commercio.
Sempre per i magistrati regolamentati gli "Incarichi direttivi".
Riformata completamente la disciplina degli "onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici".
Confermata con la Legge di conversione la "Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque" sulla quale si erano mossi molti in difesa delle attuali sezioni distaccate.
Istituito un "Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana".
Per la semplificazione e riduzione degli oneri burocratici da citare l'introduzione del "Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente" evitando al cittadino file e spese inutili per portare alla PA notizie già conosciute o conoscibili con procedura interna. Inmtrodotta anche "Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard" nel tentativo di omogeneizzare l'azione della PA che risulta ad oggi immotivatamente diversa da luogo a luogo.
Per quanto riguarda altre figure della Pubblica Amministrazione, è confermata "l'Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria".
Citiamo, infine, altri articoli titolati "Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni", "Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", e "Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni".
Prende vita la sbandierata "Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria" fortemente voluta dal primo ministro.
Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1
Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni
1. Sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari, (( i trattenimenti in servizio, pur se ancora non
disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, )) sono fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista
in data anteriore.
(( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del
suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. ))
4. (Soppresso).
(( 5. All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio
per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al personale di
magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del
presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.». ))
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di euro )) per l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2 milioni ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del
decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»;
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(( Art. 1-bis
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
per i giornalisti
[ OMISSIS ]
Art. 2
Incarichi direttivi ai magistrati
1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro (( sei mesi )) dalla pubblicazione
della vacanza.
(( 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». ))
(( 1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un
anno». ))
2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano )) alle procedure concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della data di
collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.».
(( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2014». ))
Art. 3
Semplificazione e flessibilita' nel turn over
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si
applica la normativa di settore. ))
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta
facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
(( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento delle graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso art.
2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre
2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia
di Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni
di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e'
autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le
finalita' ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso
civile».
3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a
decorrere dall'anno 2016. ))
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei
livelli occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
(( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e
l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'art. 2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato
ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente
tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della
difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
))
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma
5-quinquies del presente articolo. ))
(( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
per quanto di competenza dello stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per
cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.
))
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo.
(( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
(( 9. All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano,
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da altri soggetti». ))
10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».
(( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del
presente decreto. ))
Art. 4
Mobilita' obbligatoria e volontaria
1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di
mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
(( 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice
civile. )) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, (( previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e )) previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede. ))
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale (( e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento
di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato )) ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.».
(( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione
delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si
provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno
2015, a valere sui risparmi di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e
Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e
quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
2. E' abrogato l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis.
Art. 5
Assegnazione di nuove mansioni
1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni competenti.»;
b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, )) al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8. (( Il personale ricollocato ai sensi del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti
criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo.». ))
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate
alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando
presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui
all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione
di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso
e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente
che utilizza il dipendente.».
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma
567 e' inserito il seguente:
«567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni
dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo'
presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o
all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in
altra societa'.».
Art. 6
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle
giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli
organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di
spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della
propria autonomia». ))
2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95
del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 7
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per
ciascuna associazione sindacale.
(( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al
comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per
ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione
dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. ))
2. Per ciascuna associazione sindacale, la (( rideterminazione ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle
eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di
assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai
rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi
sindacali. ))
Art. 8
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di
gabinetto,» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli,
comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; ))
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.».
2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
(( Art. 9
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato
terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con
le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel
rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato
secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato,
adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle
suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire
previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle
somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del
comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione
degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile
attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di
trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad
esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il
quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo
del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. ))
Art. 10
Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale
dei diritti di segreteria.
1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
abrogato.
2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.».
(( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a
un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare»
sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». ))
Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
[ OMISSIS ]
Art. 12
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale.
[ OMISSIS ]
(( Art. 13
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la
progettazione.
[ OMISSIS ]
(( Art. 13-bis
Fondi per la progettazione e l'innovazione
[ OMISSIS ]
Art. 14
Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale
[ OMISSIS ]
Art. 15
Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica
[ OMISSIS ]
Capo II
Misure in materia di organizzazione della PA
Art. 16
Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate
[ OMISSIS ]
Art. 17
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa' partecipate
[ OMISSIS ]
(( Art. 17-bis
Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e
dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. ))
Art. 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo
regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.
(( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo
dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare
entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse,
nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo
regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di
ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla
relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede
misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e
l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto
della collocazione geografica, del carico di lavoro e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ))
2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art. )) 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; ))
b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,»
sono soppresse.
(( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il
Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito
presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le
funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da
trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il
medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane,
finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. ))
4. (( All'art. 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione».
Art. 19
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, (( specificando che il personale attualmente in servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; ))
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al
venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. ))
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura
penale; ))
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
(( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui
al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione
monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),
della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili
criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
di corruzione. ))
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. (( Le stesse
somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito
internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle
suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione. ))
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (( Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di
comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. ))
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. (( Con riguardo al solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m)
e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai
progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono
piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita'
nazionale anticorruzione. ))
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della (( legge 23 agosto 1988, n. 400 )), entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e
valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme
generali regolatrici della materia:
(( a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico
delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le
premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e
individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ))
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative
alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e'
soppresso.
(( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il
programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n. 190, (( e le funzioni di cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, )) sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20
Associazione Formez PA
[ OMISSIS ]
Art. 21
Unificazione delle Scuole di formazione
[ OMISSIS ]
(( Art. 21-bis
Riorganizzazione del Ministero dell'interno
[ OMISSIS ]
Art. 22
Razionalizzazione delle autorita' indipendenti
[ OMISSIS ]
Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle
citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
materia di funzioni fondamentali dei comuni. ))
[ OMISSIS ]
(( Art. 23-bis
Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte dei comuni.
[ OMISSIS ]
(( Art. 23-ter
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici
[ OMISSIS ]
(( Art. 23-quater
Disposizioni finanziarie in materia
di citta' metropolitane e province
[ OMISSIS ]
(( Art. 23-quinquies
Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico
[ OMISSIS ]
Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica
amministrazione
Art. 24
Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di
coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale (( e sono individuate le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. ))
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese, (( che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi
decreti. ))
(( 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. ))
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le imprese
li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini. ))
(( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le
procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano
deve prevedere una completa informatizzazione. ))
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero.
(( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro
sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». ))
(( Art. 24-bis
Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,
regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita'
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si
applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre
2012, n. 190».
Art. 24-ter
Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, come definita dall'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le
modalita' previste dall'art. 71 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal
presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni competenti, la
Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati
personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere.
In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente,
il parere si intende interamente favorevole». ))
(( Art. 24-quater
Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lettera b),
del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. ))
(( Art. 24-quinquies
Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni
1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la
messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie
basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per
l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione
telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art. 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. ))
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita'
(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da
disabili sensoriali o». ))
1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in
ingegneria» sono inserite le seguenti: (( «, nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. )) La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito».
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della
patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,
commi 2, 3 e 4.».
3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita
la parola: «puo'».
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola
«quarantacinque»;
2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti
nelle patologie denunciate». ))
b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e'
sostituita dalla parola «novanta»;
c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente
comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
Commissione medica competente, previa richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato
provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della Commissione medica dell'INPS.».
5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni
sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di
settore.
6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle
Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni
economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori
accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista
la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). ))
7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in
fine il seguente comma:
«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o
superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.».
(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono
soppresse. ))
Art. 26
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
di patologie croniche
1. All'art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime
sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un
massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal
paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».
Art. 27
Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia
sanitaria
1. All'art. 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le seguenti: (( «, anche nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti».
(( 1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale
(SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2.(Soppresso).
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta».
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di
sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
(( Art. 27-bis
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017,
in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli
aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del
disagio economico, accertato con le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita'
annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle
somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia
all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non
intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al
decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
(( Art. 28
Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti
di segreteria.
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b),
d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli
organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in
forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Capo I
Misure di controllo preventivo
[ OMISSIS ]
Capo II
(( Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e
forniture ))
[ OMISSIS ]
I Capi relativi al Processo Amministrativo Digitale e del Processo Civile Telematico sono stati estrapolati in separato articolo. Leggile cliccando QUI.









