Pagamenti della PA: indicatore di tempestività e limiti alla spesa
Introdotto dall'art 41 Legge 89 del 2014 l'indicatore di tempestività che andrà a controllare il rispetto dei termini di pagamento della Pubblica Amministrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 23 giugno 2014, n. 89 (di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) recante: «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria» è stato introdotto un nuovo sistema di controllo dei pagamenti della Publica Amministrazione, in relazione alle tempistiche dettate dal D.Lgs. 231/2002, la cosiddetta Legge sugli Interessi di Mora sulle transazioni commerciali.
Come è noto essa si applica anche alla Pubblica Amministrazione, e, come previsto dall'art. 4, ogni pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso e in forma scritta, un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni.
Questo è quanto era già normato dal Decreto Legislativo 231 del 2002.
Con la norma introdotta dall'art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) la L. 89/2014 prescrive che sia indicato nelle relazioni ai bilanci delle PA un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi pagati in ritardo ai fornitori e prestatori di servizi nonché venga indicato un "indicatore annuale di tempestività".
Sapienza popolare vorrebbe che se non si possono pagare tempestivamente i debiti il debitore moroso non dovrebbe/potrebbe assumere altri debiti, con nuovi acquisti o richiesta di collaborazioni.
Ed in effetti questo è il nuovo concetto introdotto dalla Legge 89/14: quando l'indicatore di tempestività andrà a porre l'Amministrazione Pubblica interessata fra gli enti in ritardo nei pagamenti la legge prevede che "nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".
Il testo dell'art. 41 è a nota dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 QUI.