Privacy - Spedire Fax promozionali comporta trattamento dati personali
La Corte di Cassazione 14326/14 conferma una sanzione del Garante Privacy per l'invio di fax promozionali a numeri di telefono presi dall'elenco telefonico

Il Garante per il trattamento dati personali aveva emesso ordinanza-ingiunzione a carico di una società che aveva spedito alcuni fax ad un numero estratto dalle pagine gialle. La titolare di quel numero, infatti, aveva sostenuto la violazione dei suoi dati, denunciando l'accaduto al Garante.
L'ordinanza ingiunzione veniva opposta innanzi al Tribunale competente che decideva confermando la corretta impostazione dell'Autorità Garante dei dati personali. Sentenza impugnata con ricorso per cassazione.
Con Sentenza 24 giugno 2014, n. 14326 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Parte ricorrente difendeva il proprio operato adducendo di non aver affatto effettuato un "trattamento dati" ai sensi del Codice Privacy essendosi limitata ad estrarre il numero di fax da un elenco pubblico, le Pagine Gialle, e che solamente il gestore di questo elenco avrebbe dovuto previamente ottenere il consenso al trattamento dati.
Secondo la Corte di Cassazione l'estrazione ed utilizzo di un numero di telefono o di fax dall'elenco delle Pagine Gialle rientra a pieno titolo nella nozione di "trattamento" di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma l, lettera a), del codice in materia di protezione di dati personali.
L'utilizzo di un numero telefonico da elenco pubblico è ammesso solo per fini personali e non promozionali, mentre il "trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali, e in particolare per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito - come precisato dal Garante con il provvedimento 15 luglio 2004, relativo ai nuovi elenchi telefonici - solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati, non integrato dalla mera possibilità di opporsi".
Ancora, parte ricorrente, riteneva non applicabile alla spedizione di fax la severa normativa della chiamata automatica in assenza di operatore.
Il motivo di impugnazione viene respinto. Se ne evince che tutta la normativa che riguarda la chiamata automatica senza l'intervento di un operatore è applicabile anche all'invio di fax.
Secondo la Suprema Corte, infatti, "l'invio del fax va assimilato ad una chiamata telefonica automatica senza intervento di un operatore, a causa delle caratteristiche intrinseche del mezzo di comunicazione e dell'assenza di contatto diretto fra operatore e destinatario del messaggio, non essendo questa assimilazione impedita dalla circostanza che una persona fisica abbia provveduto all'azione materiale dell'invio del fax".
Quanto alla lamentela del ricorrente di avere il Garante applicato plurime sanzioni in una condotta che doveva essere, invece, riassunta in un unico comportamento complesso fonte, eventualmente, di una unica sanzione, risponde la Corte di Cassazione affermando che "integra duplice illecito amministrativo - per omessa informativa sul trattamento del dato personale e per non assentita comunicazione automatizzata - la condotta dell’impresa che invii un fax promozionale ad un numero estratto dalle "Pagine gialle", senza aver previamente informato il titolare e senza averne acquisito il consenso".
Di seguito il testo della sentenza 24 giugno 2014, n. 14326:
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza-ingiunzione in data 20 gennaio 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha intimato alla s.r.l. M.C.I. il pagamento della somma di euro 10.400 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato) e 162, comma 2-bis Altre fattispecie), del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per avere inviato tre messaggi di natura promozionale, senza dimostrare di avere reso l'informativa e di avere raccolto un esplicito consenso.
L'ordinanza-ingiunzione segue:
- la segnalazione della signora C.M. in data 26 luglio 2009, con cui si lamentava la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte della s.r.l. M.C.I.;
- la successiva nota in data 30 ottobre 2009, mediante la quale la segnalante dichiarava di non avere ricevuto alcuna informativa né di avere manifestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte della suddetta società;
il verbale n. 4428/65381 del 26 febbraio 2010, con il quale venivano contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, coma 2-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del medesimo codice.
2. - Il Tribunale di Padova, con sentenza in data 4 aprile 2013, ha rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunta.
Il Tribunale ha ritenuto che ricorre un'ipotesi di trattamento dei dati personali, ex art. 4, comma l, lettera a), del codice nella raccolta e nell'utilizzo di dati personali, attinti da una banca dati. Il primo giudice ha quindi rilevato che da parte della ricorrente non è stata fornita la prova di aver reso l'informativa di cui all'art. 13 del codice, sicché non può parlarsi di consenso informato. Il Tribunale ha poi sottolineato che l'invio da parte della Mànage Consulting International s.r.l. dei fax di cui alla segnalazione da parte della signora Magni ha avuto chiare finalità di promozione a fini di lucro, essendo stato utilizzato un sistema automatizzato di chiamata senza l'intervento di un operatore ai sensi dell'art. 130 del codice ed in assenza del necessario consenso di cui all'art. 23. Infine, il giudice di Padova ha escluso la ravvisabilità degli estremi della rimessione in termini per il pagamento ridotto, attesa la scelta consapevole della ricorrente di opporsi alla ordinanza-ingiunzione.
3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale la M.C.I. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 agosto 2013, sulla base di dodici motivi.
Il Garante ha resistito con controricorso.
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