ATP conciliativo e clausola compromissoria: necessita' della mediazione

L'Accertamento Tecnico Preventivo conciliativo - art. 696 bis c.p.c. - non puo' essere ammesso in presenza di una clausola compromissoria. Necessaria in ogni caso la mediazione.

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ATP conciliativo e clausola compromissoria: necessita' della mediazione

Interessante provvedimento del Tribunale di Milano in ordine all'ammissibilità di un Accertamento Tecnico Preventivo di tipo conciliativo, ex art. 696 bis c.p.c., riguardante un rapporto per il quale esisteva una clausola compromissoria che rimetteva l'esame della questione ad arbitri.

Il provvedimento coglie l'occasione per stigmatizzare le caratteristiche dell'ATP conciliativo rispetto all'ATP ordinario (ex art. 696 c.p.c.) ricordando innanzitutto l'irrilevanza dei caratteri dell'urgenza per la fattispecie "conciliativa" rispetto alla diversa fattispecie dell'ATP ordinario.

In merito al rapposto con la procedura di mediazione, secondo il Tribunale di Milano l'esperimento dell'ATP conciliativa non si pone come strumento alternativo alla mediazione obbligatoria, rimanendo necessario il ricorso alla mediazione, nelle materie previste dalla legge, qualora il tentativo di conciliazione in sede di ATP non sia andato a buon fine e in preparazione dell'azione di merito.

Quanto, invece, alla possibilità di esperire validamente un Accertamento Tecnico Preventivo conciliativo in materia sottoposta ad arbitrato in virtù di una specifica clausola compormissoria, la corte meneghina sottolinea la peculiarità dell'ATP conciliativo rispetto a quello ordinario. Solamente quest'ultimo procedimento è contemplato nelle procedure cautelari mentre analoga caratteristica non è riconosciuta all'ATP conciliativo.

Di conseguenza la richiesta di un ATP ex art. 696-bis non potrà essere accolta nel caso in cui la questione sia devoluta ad arbitri.

 

Di seguito il testo del provvedimento del Tribunale di Milano:

TRIBUNALE DI MILANO
SESTA SEZIONE civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 15562 DELL’ANNO 2012

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