Aumento per le iscrizioni a ruolo entro i 1.033 euro

La legge di stabilita' 2015 estende alle cause di valore fino a 1033 euro le cosidette anticipazioni forfettarie, la marca da 27 euro.

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Aumento per le iscrizioni a ruolo entro i 1.033 euro

Con il comma 97 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190) è stato introdotto il comma 1-bis all'art 46 della Legge 21  novembre  1991,  n.  374, istitutiva del Giudice di Pace.

L'art. 46 è stato da sempre indicato contenere la norma che determinava l'esenzione dell'applicazione delle spese anticipate di notifica previste dall'art 30 del Testo Unico delle Spese di Giustizia. Si tratta della cosiddetta marca da 27, solo di recente portata a questo importo dal precedente importo di 8 euro. Una più ampia esposizione della normativa relativa alle anticipazioni forfettarie si trova in questa PAGINA.

Si tratta dell'ennesimo aumento che va ad incidere nelle iscrizioni a ruolo delle cause. Il nuovo aumento, tuttavia, va ad incidere preliminarmente sulle tipiche controversie promosse dal cittadino contro la Pubblica Amminstrazione, che si tratti di ricorsi contro multe da codice della strada o, in generale, contro sanzioni amministrative, o che siano impugnazioni di illegittime cartelle esattoriali.

La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

 

Di seguito il nuovo testo dell'art 46 della Legge 21  novembre  1991,  n.  374:


Art. 46
Regime fiscale

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire [ora 1033] sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire [ora 1033] sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

 

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