Compensi professionali: appellabile la decisione solo se decide anche sull'an
La liquidazione dei compensi professionali esula dal dettato dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 quando si esprime sull'an. E la relativa pronuncia è appellabile. Cassazione Sentenza n. 19873/15

La Sentenza n. 19873 del 05/10/2015 della Corte di Cassazione aiuta a comprendere il meccanismo processuale applicabile alla richiesta di liquidazione della parcella da parte dell'avvocato, stante le previsioni dell'art. 28 legge 794/1942 il quale è stato modificato con d.lgs 150/2011 il quale ultimo - accorpando in tre regimi processuali una serie di procedure un tempo distinte - ha reso applicabile alla richiesta di liquidazione del compenso dell'avvocato il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e segg., cod. proc. civ.
L'art 14 del DLgs n. 150 del 2011 ha previsto che «L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».
Tuttavia la Corte si sofferma nella differenziazione fra procedura di semplice liquidazione del compenso e procedura diretta ad aprire una cognizione sia sull'an che sul quantum sia dovuto.
Secondo la Suprema Corte, " ... l'art. 14 del d.lgs 150/2011, in tanto può condurre all'emanazione di un'ordinanza inappellabile, in quanto ci si mantenga nell'ambito di una verifica del quantum debeatur; allorché, invece, dovendosi decidere su un'eccezione riconvenzionale di inadempimento o su una domanda riconvenzionale di risoluzione - o, anche, come nella fattispecie, quando si deduca l'estintone del diritto al compenso per intervenuta transazione -, si contesti l'insorgenza o la persistenza del diritto stesso a percepire gli onorari, viene meno la ragione per la sottrazione ad un controllo di merito in sede di appello della pronunzia terminativa del procedimento".
Ripetendo, poi, che "soltanto il contenimento di tale giudizio alla verifica del quantum dovuto, rende ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale".
Ha errato, pertanto il ricorrente il quale aveva impugnato l'ordinanza resa all'esito di un procedimento iniziato ex art. 28 legge 794/1942 visto che essendosi trattato anche della debenza del diritto al compenso quella ordinanza doveva essere impugnata con l'appello e non direttamente col ricorso per cassazione.
Di seguito il testo di Corte Cassazione civile Sentenza n. 19873 del 05/10/2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 7 maggio 2007 l'avvocato F., su mandato della signora S., iniziava un giudizio nei confronti di R. R. per ottenere la restituzione di una somma di denaro (€ 57.682) a lui versate dalla signora S. a titolo di mutuo tra agosto 2004 e maggio 2005. La domanda fu respinta nel maggio 2008.
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