Esecuzione per una somma minima non degna di tutela giuridica: Corte di Cassazione

Agire in esecuzione per poche decine di euro puo' giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Cass. n. 4228/15

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Esecuzione per una somma minima non degna di tutela giuridica: Corte di Cassazione

A seguito di notifica di precetto il creditore notificava pignoramento prezzo terzi ricevendo in contemporanea il pagamento delle somme precettate. Dato atto dell'avvenuto pagamento in sede di udienza (vecchio rito) per la raccolta della dichiarazione del terzo, ugualmente il creditore insisteva per la continuazione della procedura esecutiva al fine di ottenere le spese di notifica del precetto e gli interessi maturati negli ultimi pochi giorni. Si trattava di una somma complessiva di una quarantina di euro.

Propone, a questo punto opposizione il debitore adducendo di avere estinto il debito. Il tribunale accoglie l'opposizione.

La Corte di Cassazione, investita del caso, decide con Sentenza n. 4228 del 03 marzo 2015, ed esprime un paio di concetti che attirano l'attenzione e che dovranno essere tenuti in considerazione:

a) le spese di notifica del precetto (e le altri determinabili a priori) è opportuno inserirle fin da subito nell'atto di precetto non potendosi poi il creditore lamentare del mancato pagamento;

b) ad agire in esecuzione per somme minimali si rischia venga dichiarata la mancanza di interesse ad agire non essendo una simile interpretazione dell'art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) considerata in violazione dell'art. 24 Cost.

Afferma la Suprema Corte: "L'interesse a proporre l'azione esecutiva, ... non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso".

 

 

Di seguito il testo di Corte Cassazione Sentenza 03/03/2015, n. 4228:

 

Svolgimento del processo

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