Il CTU deve essere iscritto ad un Albo o Collegio

Sulle modalità di tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici: una sentenza del TAR Lazio ( n. 9947/2015)

Tempo di lettura: 1 minuto
Il CTU deve essere iscritto ad un Albo o Collegio

Una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. I, Sentenza 21/07/2015, n. 9947) ci aiuta a comprendere il funzionamento dell'Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio). Le norme di riferimento sono nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

L'art. 14 stabilisce che "L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

L'art. 15, invece, regolamenta l'iscrizione nell'albo, disponendo che "possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali".

Si era posto il problema, nel caso di specie, se i tecnici esperti di un qualche settore ma non iscritti in albi o collegi potessero essere iscritti all'Albo dei CTU. Ma il problema veniva subito spostato sulla non regolare convocazione del comitato essendo stato inserito dall'ISVAP un proprio rappresentante quale figura di riferimento per i periti assicurativi. Ma L'ISVAP non è un organismo rappresentativo e ciò ha comportato l'irregolarità delle nomine effettuate da quel comitato. Competente a rappresentare i predetti periti assicurativi sarebbe stato più correttamente il Collegio dei Periti industriali.

Dalla sentenza in esame, tuttavia, pare costituirsi un obiter dictum in merito alla necessità di iscrizione ad un albo o collegio professionale anche del candidato all'iscrizione all'Albo dei CTU, in relazione alla portata dell'art. 14 delle disp. att. c.p.c..



Di seguito il testo di T.A.R. Lazio Sez. I, Sentenza 21 Luglio 2015, n. 9947:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati