Il tradimento successivo alla crisi matrimoniale non rileva ai fini dell'addebito
L'addebito della separazione necessita della prova del nesso eziologico fra l'adulterio e l'apertura della crisi coniugale. Cassazione Sent. n° 14050/15

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n° 14050 del 07 luglio 2015) affronta un paio di interessanti questioni in materia di procedimento per la separazione dei coniugi. In particolare avanti la Suprema Corte si lamentava il mancato addebito della separazione nonstante fosse stata dimostrata in corso di causa un relazione extraconiugale del marito.
La Corte, confermando propri precedenti, ritiene che a fronte di una ammissione o dimostrazione di avvenuto adulterio da parte di un coniuge, si debba preliminarmente esaminare se all'interno della coppia non fosse già maturata una crisi matrimoniale tale da considerare, in fin dei conti, il successivo avvenuto adulterio come una mera dimostrazione e riprova dello stato di crisi. Con la conseguenza che la stessa crisi matrimoniale, a quel punto, non può essere imputata al "traditore" perché preesistente.
Questo il rilevante passaggio della sentenza: " ... per altro la corte territoriale ha affermato, applicando correttamente i principi circa la necessità dell'accertamento di un nesso causale fra la condotta addebitata al coniuge e la crisi coniugale, che quest'ultima si era già manifestata nell'estate del 2006. Sotto tale profilo la deduzione della ricorrente, secondo cui esisterebbe una prova documentale circa la risalenza della relazione del C. con altra donna al mese di novembre del 2006 non intacca il giudizio circa l'assenza del nesso di causalità, trattandosi di evento successivo all'instaurazione della crisi coniugale.".
Altra questione affrontata nel giudizio riguarda i poteri istruttori del magistrato inerenti all'accertamento d'ufficio della situazione redittuale del coniuge attraverso la polizia tributaria. Parte ricorrente aveva richiesto di far effettuare una ispezione avendo il sospetto che vi fossero delle irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. Il giudice del merito aveva negato tale possibilità.
Si pone, quindi, il tema della disponibilità di quel tipo di prova in capo alla parte.
La Suprema Corte conferma la correttezza del comportamento del giudice del merito, il quale "ove ritenga 'aliunde' raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza "esplorativa": Cass., 28 gennaio 2008, n. 2098), atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti".
Di seguito il testo di Corte Cassazione civile Sezione I Sentenza n° 14050 del 07/07/2015:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza depositata in data 8 settembre 2010 il Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi C. T. e S.M., rigettava la domanda di addebito proposta dalla moglie, alla quale attribuiva un assegno mensile di Euro 500. Provvedeva altresì in merito al mantenimento dei figli B. ed E..
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