Impegno in altra udienza e legittimo impedimento: le SS.UU.
Il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento puo' costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. (Cass. SS.UU. 4909/2015)

Il quesito di diritto sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (definito poi con Sentenza n. 4909 depositata il 02/02/2015) scaturisce dalla diversa interpretazione sistematica data dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione dei termini prescrizionali per impedimento del difensore - ai sensi dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. - e può così essere sintetizzato: "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione".
In materia si era formato contrasto giurisprudenziale a causa del quale secondo un primo orientamento il concomitante impegno professionale del difensore non costituirebbe un'ipotesi di impedimento legittimo e conseguente impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva. Secondo altro orientamento, in senso opposto, costituirebbe sempre legittimo impedimento. Attraversando stadi intermedi, nella giurisprudenza, secondo i quali, per operare la sospensione, andrebbe identificato e qualificato come legittimo, cioè giustificato, non strumentale o defatigante, sempre a condizione che venga prontamente comunicato.
A soluzione del predetto contrasto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo un lungo e articolato argomentare, hanno statuito che
"il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato fino ad un termine massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione".
Di seguito il testo della Sentenza delle Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 4909 ud. 18/12/2014 - deposito del 02/02/2015:
RITENUTO IN FATTO
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