La rinuncia di proprietà costituisce donazione indiretta

La rinuncia di quota di comproprietà, costituendo una donazione indiretta, non necessita di atto pubblico secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 3819/15)

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La rinuncia di proprietà costituisce donazione indiretta

Con una articolata quanto complessa operazione di reciproche rinuncie e promesse di quote immobiliari veniva stipulato un atto di rinuncia della propria quota di comproprietà. Tralasciando altri complicati risvolti della vicenda occorsa alle parti, alla Corte di Cassazione veniva chiesto di determinare se un atto di rinuncia dovesse essere stipulato in forma pubblica avendo ad oggetto beni immobili.

Nel comprendere il particolare negozio giuridico citiamo lo Studio 216-2014 del Consiglio Nazionale del Notariato: "La rinunzia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti ... L’atto in questione deve avere forma scritta ed è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643, n. 5, c.c. ... Anche la rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà determina tale fenomeno di espansione o accrescimento. Si tratta, infatti, di una conseguenza della natura della comunione e, come sempre, non costituisce un effetto diretto della rinunzia, bensì solo indiretto e mediato".

Secondo il ricorrente per, invece, cassazione " ... la rinuncia donationis causa al diritto di comproprietà su un bene immobile in favore degli altri comproprietari, a tal uopo specificamente designati, poichè persegue una funzione direttamente attributiva e non già meramente abdicativa del diritto reale, è soggetta alla disciplina della donazione diretta ex art. 769 c.c. e segg., e deve perciò risultare a pena di nullità da atto pubblico".

La Corte di Cassazione, con Sentenza n° 3819 del 25 febbraio 2015 rigetta tale impostazione e in via breve statuisce quanto segue:

"Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perchè l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto; e poichè per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo".



Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile Sentenza n. 3819 del 25/02/2015

 

Svolgimento del processo

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