Nuovo sistema telematico per l'individuazione dei beni ereditari vacanti devoluti allo Stato

Istituito un sistema per l'individuazione e acquisizione dati riguardanti i beni ereditari vacanti devoluti allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale. Decreto 22/06/2022 n. 128

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Nuovo sistema telematico per l'individuazione dei beni ereditari vacanti devoluti allo Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.201 del 29 agosto 2022 il Decreto del 22 giugno 2022, n. 128 del Ministero dell'economia e finanze titolato "Regolamento recante la disciplina  dei  criteri  per  l'acquisizione,anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle  informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato".

L'art. 586 del codice civile stabilisce che "In mancanza di altri successibili, l'eredita' e'  devoluta  allo  Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non  puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari  e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

Il nuovo decreto regolamenta i criteri di individuazione e obblighi di segnalazione della presenza di beni giacenti senza eredi, nonché incarica l'Agenzia del Demanio al trattamento dei dati e alla gestione del "sistema di rilevazione dei dati".

 

Il provvedimento entrerà in vigore in data 13 settembre 2022.

 

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Di seguito il testo di

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2022, n. 128 

Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio;
Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato;
Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il quale «Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»;
Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'articolo 65, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale l'Agenzia del demanio e' stata trasformata in ente pubblico economico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 5487 del 26 maggio 2022;

Adotta

il seguente regolamento;

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato, la cui gestione e valorizzazione sono affidate all'Agenzia del demanio.

Art. 2
Beni ereditari vacanti

1. Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari vacanti» si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonche' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di;
a) eredita' devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile;
b) eredita' devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.

Art. 3
Beni derivanti da eredita' giacente

1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalita' la cancelleria del tribunale comunica, altresi', entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'.
2. Il curatore dell'eredita' giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4.
3. Nel caso di devoluzione dell'eredita' allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalita' indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari.
4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare;
a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;
b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;
c) il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione;
d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e i relativi codici fiscali;
e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attivita' ricompresa nella eredita' giacente;
f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;
g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attivita'.
5. L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. La veridicita' e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresi', di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 4
Documentazione da allegare all'elenco dei beni ereditari

1. Unitamente all'elenco di cui all'articolo 3, il curatore trasmette, altresi', all'Agenzia del demanio copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredita' giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura.
2. La formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la sottoscrizione e l'eventuale validazione temporale dei documenti informatici di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzandone i formati ivi previsti.
3. Se formati in origine in modalita' elettronica, dei documenti di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all'articolo 3, e' trasmesso il corrispondente duplicato informatico; se formati in origine su supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su supporto informatico effettuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5
Beni devoluti allo Stato in assenza di procedura di eredita' giacente

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, il notaio, l'Amministrazione comunale e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, comunicano all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi.

Art. 6
Acquisizione dei dati

1. Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di cui all'articolo 2 e' istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi.
3. Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 avvengono esclusivamente in modalita' telematica.

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di eredita' giacente aperte alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 decorrono dalla data di contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operativita' del sistema di rilevazione.
3. Nelle more dell'istituzione e dell'operativita' del sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2022
 

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