Ampliamento coattivo: da servitù pedonale a servitù carrabile

I limiti della servitù di passaggio pedonale e requisiti per l’ampliamento in servitù di passaggio con mezzi agricoli e carri. La motocarriola sul sentiero pedonale. Cassazione Ordinanza n. 19754/2022

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Ampliamento coattivo: da servitù pedonale a servitù carrabile

La necessità di transitare su un passaggio pedonale con una motocarriola ha dato il via ad una serie di precisazioni e specificazioni da parte della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19754 dep. 20/06/2022) sul contenuto del passaggio pedonale e sui requisiti richiesti per la trasformazione del passaggio pedonale in carrabile al servizio della coltivazione dei campi.

 

Attenzione al contenuto della servitù di transito e non alla comodità di utilizzo

Il primo distinguo che segnala la S.C. riguarda le modalità di considerazione della servitù. La Corte d’appello si era lasciata convincere dalla estensione e larghezza del tracciato, della strada, per affermare che non vi era alcun aggravamento della servitù nell’utilizzo di una motocarriola in aggiunta al passaggio puramente pedonale.

Nella causa si discuteva dell'ampliamento in termini di modalità di esercizio della servitù e non di modifiche fisiche dello stato dei luoghi. Parte interessata aggiungeva che le nuove tecnologie applicate in agricoltura rendevano naturale se non necessario l’utilizzo di nuova strumentazione e che la stessa non andava ad incidere, in aggravamento, sulla estensione della originaria servitù.

Parte resistente lamentava che il trasporto di merci e materiali avrebbe costituito un modo di esercizio della servitù difforme dall’originale titolo, che consentiva il solo passo pedonale e non invece il trasporto di merci con l'ausilio di mezzi meccanici, citando le nozioni di "mezzo semovente" e di "macchina operatrice" previste nel codice della strada.

La Corte di Cassazione chiarisce che in tema di servitù di transito va prestata attenzione al contenuto e alle modalità di estrinsecazione della stessa e non alla apparenza o comodità. Citando propri precedenti afferma che “l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma c.c., va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli .... D'altronde, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli”.

Segue l’elencazione di alcuni punti cardine della giurisprudenza di legittimità in materia:

1) Il passaggio pedonale comprende di regola il passaggio con trasporto di materiali (Cass. n. 740/1983);

2) nello stesso tempo è stato escluso che consenta anche il trasporto di derrate e merci in genere da o verso il fondo dominante con bestie da soma (Cass. n. 1631/1984).

3) il passaggio pedonale e il passaggio con carri «costituiscono servitù distinte ed autonome (Cass. n. 1906/1973).

4) la servitù di passaggio pedonale non può ritenersi compresa nella servitù di passaggio con carri, solo perché apparentemente di contenuto più limitato, poiché il passaggio pedonale, in questa seconda servitù, deve essere limitato alla necessità di accompagnamento e di guida dei carri.

5) la servitù di passo carraio non comprende anche il transito autonomo ed indifferenziato di cicli e motocicli, essendo questi veicoli adibiti al trasporto di persone e non di cose e mirando a soddisfare esigenze personali e di comodo, salvo che il titolo non disponga diversamente (Cass. n. 1457/1971).
 

La costituzione coattiva della servitù di passaggio con carri

Parte interessata potrà sempre chiedere l’ampliamento coattivo della servitù, dovendo tuttavia aversi riguardo ai presupposti di tale azione.

Afferma la Corte che per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni:

1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento;
2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;
3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via

Quanto al punto 2) (necessità o convenienza per la coltivazione del fondo) la Corte richiama propria giurisprudenza secondo la quale “l'utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici dell'agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell'art. 1051 c.c. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica”.
 

A conclusione delle argomentazioni la Corte afferma il seguente principio di diritto:

«L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo».


 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 19754 dep. 20/06/2022

 

FATTI DI CAUSA

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