La Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile
Processo penale minorile: breve analisi dell’istituto dell’irrilevanza del fatto che porta alla sentenza di non luogo a procedere.

L’istituto dell’irrilevanza del fatto è una delle formule decisorie tipiche del processo penale minorile. È disciplinato dall'articolo 27 del d.P.R. 448/1988, in base al quale il giudice delle indagini preliminari può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Si tratta di un intervento di diversion volto, essenzialmente, a decongestionare il sistema processuale penale minorile e a realizzare il principio di minima offensività del processo.
Per inquadrare al meglio l'istituto dell'irrilevanza del fatto è necessario precisare, prima di tutto, che il processo penale minorile si svolge nei confronti di soggetti, per l'appunto minorenni, che non hanno una personalità stabile ed un equilibrio psico-fisico maturo. Conseguentemente, risulterebbe ingiusto trattare allo stesso modo chi delinque nel corso della minore età e chi, invece, viola la legge con l'esperienza e le capacità di autodeterminarsi proprie dell'adulto.
E proprio per l'esigenza di diversificare il trattamento penale del minore rispetto all'adulto, nell’ambito del processo penale minorile, che l’ordinamento contempla diverse ipotesi in cui è preferibile rinunciare all’irrogazione di una sanzione penale perché ciò risulterebbe diseducativo per il minore e, addirittura, potrebbe arrecare pregiudizio alla sua personalità ancora in formazione.
Si tratta di interventi di diversion1, ossia di meccanismi volti a definire anticipatamente il processo in modo da ammortizzare l'impatto dell'esperienza giudiziaria sul minorenne, in ossequio ad uno dei principi cardine del processo penale minorile, ovverosia quello di minima offensività.
Tra le diverse formule decisorie che contraddistinguono il processo penale minorile, di centrale importanza è, senz'altro, l’istituto dell’irrilevanza del fatto disciplinato dall'articolo 27 del d.P.R. 448/1988, in base al quale il giudice delle indagini preliminari può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
L'espressione semantica utilizzata, “irrilevanza del fatto” potrebbe risultare fuorviante inducendo a pensare che si tratti di un fatto lecito; in realtà, il reato esiste ma, non essendo considerato tale dal sentire comune, si impedisce la punibilità del suo autore2. Si tratta, dunque, di una clausola di esclusione della punibilità, in quanto non consente l'eliminazione del fatto commesso ma fa venire meno la pretesa punitiva da parte dello Stato nei confronti del minore.
Il primo dei requisiti richiesti espressamente dal dettato normativo è la tenuità del fatto.
Secondo parte della dottrina3, vista l'assenza di precise indicazioni legislative, si tratta di un concetto molto vago; secondo un altro filone di pensiero4, invece, con quest'espressione si vuole fare riferimento a “situazioni di minima gravità o importanza ovvero di scarsa consistenza”.
Premesso che, in ogni caso, il comportamento deve raggiungere la soglia della tipicità, è necessario specificare che il giudizio di tenuità è riferito al “fatto” e non al danno, la cui entità è assolutamente ininfluente; questo significa che un fatto può essere considerato tenue nonostante il danno cagionato sia rilevante e, viceversa, può configurarsi un “fatto non tenue”, anche se il danno prodotto è lieve5. E, inoltre, si deve precisare che secondo un'autorevole dottrina6, per “fatto” non deve intendersi l'evento accaduto dal punto di vista naturalistico, ma la condotta del minore, il contesto in cui il fatto si inserisce, le modalità e i mezzi utilizzati, il movente, l'allarme procurato alla società, il danno cagionato alla vittima e il modo in cui il fatto criminoso è stato vissuto da quest'ultima.
Quindi, in sostanza, in assenza di una normativa sul punto, per capire in concreto quando ci si trova dinanzi ad un fatto tenue, il giudice deve utilizzare i parametri previsti dall'art. 133 c.p., considerando natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; inoltre deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, della intensità del dolo o del grado della colpa e, infine della capacità a delinquere del minorenne7.
Secondo la Corte di Cassazione, il fatto può essere considerato tenue se è oggettivamente modesto ed è stato realizzato con modalità riconducibili alla “naturale leggerezza delle persone di giovane età, che spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta”8.
La seconda condizione richiesta per l'applicabilità dell'istituto dell'irrilevanza del fatto è l'occasionalità del comportamento. Tale requisito è legato al primo, la tenuità del fatto, dalla congiunzione “e”; ciò, chiaramente, significa che è imprescindibile la contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti.
Il termine “occasionalità” può essere inteso secondo due diverse accezioni9.una cronologica e l'altra psicologica.
Nel primo senso, il fatto è occasionale se “non risulta essersi ripetuto nel tempo uguale a se stesso”10. Si valorizza, dunque, la dimensione oggettiva nel senso che un fatto può essere considerato occasionale se non è abituale e, quindi, costituisce la prima trasgressione. In realtà, “occasionalità” non è sinonimo di “unicità” ma di mancata reiterazione abituale o sistematica11; la stessa circostanza che si parli di occasionalità e non di unicità lascia presupporre che non necessariamente il reato commesso dal minore debba essere il primo.
La nozione psicologica, invece, si basa sull'atteggiamento del minorenne rispetto all'azione, che non deve essere “voluta, cercata o premeditata”12: si considera occasionale un comportamento che è determinato da una situazione contingente, del tutto eccezionale, tale da far apparire quel fatto come frutto di un fattore episodico e, quindi, non espressione sintomatica di una scelta deviante consapevole. In sostanza, si tratta di un comportamento dettato da quelle pulsioni momentanee che caratterizzano la variabilità emotiva e comportamentale tipica degli adolescenti13, i quali, spesso, non agiscono sulla base di piani o disegni predeterminati.
L'ultimo presupposto richiesto dall'art. 27 del citato d.P.R. è il pregiudizio per le esigenze educative del minore derivante dall'ulteriore corso del procedimento. Secondo alcuni autori14, in realtà, non si tratterebbe di un requisito ulteriore quanto, piuttosto, di un corollario degli altri due presupposti, che ha sostanzialmente la funzione esplicativa. Perciò, questo requisito sembra ridursi ad una mera formula di stile perché è in re ipsa che la prosecuzione del processo possa avere un effetto negativo sulle esigenze educative. Altra parte di dottrina15 sostiene, invece, che si tratti di un presupposto autonomo, da non interpretare però così come espresso dalla norma, ma in modo rovesciato16: ciò che impedisce di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto non è il pregiudizio alle esigenze educative, quanto piuttosto l'utilità del processo. Questo significa che, quando, pur in presenza di un fatto tenue e di un comportamento occasionale, non sarebbe educativo interrompere il processo attraverso una formula di irrilevanza, sarebbe più opportuno proseguirlo per cercare una soluzione che dia una risposta maggiormente responsabilizzante. In sintesi, se la prosecuzione del procedimento può costituire per il minore un'occasione educativa, il giudice non dovrà prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto, nonostante ricorrano i primi due presupposti richiesti dall'art. 27 del d.P.R. 448/1988.
La particolarità dell'irrilevanza del fatto, proprio per rispondere all'esigenza di espellere il prima possibile il minore dal circuito penale, è quella di poter essere pronunciata già nella fase delle indagini preliminari. Infatti, come sancito dal comma 1 dell'art. 27, se ricorrono i presupposti applicativi, il P.M. chiede al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. L'iniziativa del p.m. è indispensabile perché, in questa fase, il giudice non può essere diversamente investito della decisione17. Il P.M., per attivarsi, non è tenuto ad aspettare la conclusione delle indagini preliminari; infatti, non a caso, la norma in esame si apre dicendo “durante le indagini preliminari” e questo significa che, coerentemente con la ratio di deflazione dell'istituto, l'iniziativa può essere assunta fin dall'inizio della fase d'indagine e non necessariamente alla sua conclusione18. Le indagini, in ogni caso, devono essere svolte perché l'organo di accusa deve accertare la sussistenza dei presupposti applicativi e, prima ancora, deve verificare, seppur basandosi solo sul materiale cognitivo disponibile in quella fase, che il reato è stato commesso, in modo da sciogliere il nodo azione-archiviazione19. Unitamente alla documentazione relativa alle indagini espletate, il P.M. deposita presso la cancelleria del G.i.p. la richiesta scritta di declaratoria di irrilevanza del fatto. A seguito di tale richiesta si instaura un' udienza camerale della quale viene dato avviso, almeno 10 giorni prima, all'imputato, all'esercente la responsabilità genitoriale, alla persona offesa, al difensore e al P.M. Trattandosi di udienza camerale, trova applicazione l'art. 127 c.p.p. e quindi, ai sensi del comma 3, la partecipazione dei soggetti dei quali è prevista l'audizione è solo eventuale. La giurisprudenza20, inoltre, ha precisato che nell'udienza davanti al G.i.p. non è necessaria l'assistenza del difensore poiché il minore non può subire nessun danno né in caso di accoglimento dell'istanza, né in caso di rigetto. Il giudice competente a decidere sulla richiesta del P.M. è il giudice per le indagini preliminari: si tratta di un giudice togato che è chiamato a pronunciarsi, per esigenze di rapidità, senza il contributo dei componenti laici21. Se il giudice decide di accogliere la richiesta, pronuncia la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. La decisione viene assunta sulla scorta degli elementi raccolti nel corso delle audizioni camerali e degli atti di indagine, il cui fascicolo è stato precedentemente depositato22. Se, invece, il giudice rigetta la richiesta, deve emettere, al termine dell'udienza camerale, un'ordinanza motivata, disponendo la restituzione degli atti al P.M. il quale, in questa ultima ipotesi, può scegliere se proseguire le indagini, presentare nuovamente la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, formulare una richiesta di archiviazione (per esempio nell'ipotesi in cui nel frattempo intervenga una remissione di querela23) o, ancora, se chiedere il rinvio a giudizio, determinando così il passaggio del procedimento alla fase dell'udienza preliminare24.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 32 del d.P.R. 448/1988, prima dell’inizio della discussione, il giudice dell'udienza preliminare chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase e, se il consenso è prestato, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere al termine della discussione. Il G.u.p. può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto anche d'ufficio, e cioè a prescindere dalla richiesta del pubblico ministero e, se del caso, anche contro il suo parere25. Nel corso dell'udienza è prevista la presenza di alcuni soggetti, quali i servizi minorili, l'esercente la responsabilità genitoriale e altre persone indicate dallo stesso imputato e ammesse dall'autorità giudiziaria ad affiancarlo, al fine di assicurare al minore anche un'assistenza affettiva e psicologica26.
Si è dibattuto molto circa la possibilità di pronunciare l'irrilevanza del fatto nel dibattimento instaurato nelle forme ordinarie, dato che il quarto comma dell'art. 27 non lo prevede espressamente. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 16 aprile 2002 (iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 448/1988, nella parte in cui non prevede che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche in dibattimento27. La questione è stata sollevata nel procedimento d'appello a carico di un minorenne che era stato sorpreso mentre cercava di sottrarre la benzina dai serbatoi di alcune automobili parcheggiate. L'imputato era stato rinviato a giudizio dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Roma perché l'assenza dell'imputato non consentiva di proscioglierlo per irrilevanza del fatto. Il Tribunale per i minorenni, rilevato che la sentenza ex art. 27 non è pronunciabile in dibattimento, concedeva al minore il perdono giudiziale. Contro tale sentenza l'imputato proponeva appello chiedendo di essere prosciolto per irrilevanza del fatto e sollevando, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 nella parte in cui preclude la possibilità di applicare l'istituto in dibattimento.
La Corte rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 25 e 31 della Costituzione. Prima di tutto, escludere la possibilità di prosciogliere per irrilevanza del fatto in sede dibattimentale viola l'art. 3 della Costituzione in quanto l'imputato verrebbe ingiustificatamente trattato in modo peggiore non potendo essere prosciolto con questa formula solo perché era contumace o perché i presupposti applicativi dell'irrilevanza sono emersi solo nel corso del dibattimento. Risulterebbe violato anche l'art. 25 della Costituzione perché al giudice del dibattimento, che è il giudice naturale deputato ad accertare i fatti con pieni poteri, non verrebbe attribuito il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, mentre questa possibilità è concessa al giudice adito in modo eccezionale a seguito di giudizio direttissimo o immediato. Infine, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione in quanto la sentenza di cui all'art. 27, anche se pronunciata in una fase avanzata del procedimento, avrebbe in ogni caso effetti positivi per il minore, permettendogli di evitare la prosecuzione del processo. L'impossibilità di prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto nel corso del dibattimento contrasterebbe con il dovere di protezione della gioventù previsto dall'articolo 31 comma secondo della Costituzione. Secondo la Corte Costituzionale la questione sollevata dalla Corte rimettente è fondata e, con la sentenza n. 149 del 2003, dichiara costituzionalmente illegittimo il quarto comma dell'articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e in quello direttissimo. La Corte ha motivato la sua decisione riaffermando quella che è la finalità dell'istituto in esame, ma sottolineando contemporaneamente che si è sempre in tempo per evitare un ulteriore pregiudizio alle esigenze educative del minorenne, anche se la pronuncia viene emessa dopo la fase dell'udienza preliminare. Infatti, l'obiettivo di una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale non esclude che debba in ogni caso essere adottata la decisione più favorevole. Se i presupposti applicativi della sentenza ex art. 27 emergono solo in dibattimento, o se il minore non ha potuto beneficiare di questo istituto nell'udienza preliminare, l'unica alternativa ad una sentenza di condanna è il proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, che però realizza un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto.
In conclusione, dell’istituto in esame va apprezzata soprattutto l’efficacia deflattiva che, come si è detto, si persegue principalmente riconoscendo al giudice la possibilità di pronunciare questo tipo di provvedimento sin dalla fase delle indagini preliminari in modo da consentire una tempestiva estromissione del minorenne dal circuito penale; ma si deve, altresì, apprezzare il fatto che l’irrilevanza possa costituire un’importante occasione rieducativa per il minore, dato che il giudice riserva un momento del processo alla spiegazione del disvalore sociale e giuridico della sua condotta, in modo da evitare che il minore percepisca un’assoluta gratuità del suo proscioglimento e veda l’irrilevanza del fatto come una mera espressione di clemenza. Proprio in relazione a quest’ultima circostanza, si ritiene che un’errata valutazione da parte del giudice minorile che abbia utilizzato l’istituto dell’irrilevanza del fatto per definire il procedimento penale a favore di un minore che non ha compreso fino in fondo il disvalore del suo comportamento rischia di vanificare il fine rieducativo che contraddistingue il processo penale minorile.
Dott.ssa Biagia Pavone
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1 Secondo l'associazione internazionale di diritto penale, per diversion si intende “ogni deviazione dalla normale sequenza di atti del processo penale prima della pronuncia sull'imputazione”. Quindi, si fa riferimento sia alle ipotesi in cui si rinuncia ad esercitare l'azione penale nonostante ricorrano i presupposti per esercitarla, sia ai casi in cui si sospende il processo prima della fase dibattimentale, con la possibilità di soppiantare le sanzioni penali con forme di trattamento attuate da strutture specializzate. Cfr. G. Di Chiara, Percorsi di diritto processuale penale minorile, Palermo, 2002, pag. 9 e ss.
2 V. Patanè, La specificità delle formule decisorie, in AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, Giappichelli, Torino, 2009, p. 146.
3 S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 314.
4 L. Pepino, Sub art. 27, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1994, p. 283.
5 M. G. Coppetta, Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, in Trattato di diritto di famiglia, vol. V, Diritto e procedura penale minorile, Giuffrè, Milano, 2002, p. 444; in tal senso vedi altresì G. Di Chiara, Percorsi di diritto processuale penale minorile, cit., p. 37.
6 S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociale, cit., p. 318.
7 C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2009, p. 312 ss.
8 S. Quattrocolo, Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale, Jovene, Napoli, 2004, p. 267; Cass. IV Sez., 28.12.1994, in CP, 1997, 165.
9 C. Cesari, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 245 ss.
10 In tal senso vedi G. Di Chiara, Percorsi di diritto processuale penale minorile, cit., p. 41; C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, cit., p. 315.
11 L. Pepino, Sub art. 27, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile, coordinato da M. Chiavario, cit., p. 284.
12 C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, cit., p. 317.
13 V. Patanè, La specificità delle formule decisorie, in AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, cit., p. 148.
14 M. Colamussi, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma, in Cass. Pen. 1996, p. 1675; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociale, cit., p. 311; P. Giannino, Il processo penale minorile, Cedam, Padova, 1997, p. 228; L. Pepino, Sub art. 27, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile, coord. da M. Chiavario, cit., p. 284; S. Vinciguerra, Irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile, in Dif. Pen., n. 25, 1989, p. 76.
15 M. G. Coppetta, Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, in Trattato di diritto di famiglia, vol. V, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 446; V. Patanè, La specificità delle formule decisorie, in AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, cit., p. 148.
16 R. Bartoli, L'irrilevanza penale del fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1494; G. Di Chiara, Percorsi di diritto processuale penale minorile, cit., p. 43.
17 V. Patanè, La specificità delle formule decisorie, in AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, cit., p. 152; L. Pepino, Sub art. 27, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile, coord. da M. Chiavario, cit., p. 286.
18 M. Colamussi, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma, cit., p. 1679; L. Pepino, Sub art. 27, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile, coord. da M. Chiavario, cit., p. 285.
19 S. Vinciguerra, Irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile, cit., p. 78.
20 Cass. Pen., sez. IV, sent. 20 agosto 1992, n. 535, in Il codice di procedura penale e il processo penale minorile commentati con la giurisprudenza, a cura di P. Corso, La Tribuna, 2004, 17a ed., p. 2315.
21 Il tribunale per i minorenni, istituito con il R.d.l. n. 1404 del 1934, è un organo specializzato a composizione mista: accanto ai giudici togati vi sono due giudici onorari che, come prevede l'art. 2 della legge n. 835 del 1935, sono “benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia..”.
22 C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, cit., p. 323.
23 C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, cit., p. 329.
24 V. Patanè, La specificità delle formule decisorie, in AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, cit., p. 153.
25 C. Cesari, Sub art. 27, in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, cit., p. 329.
26 C. Cesari, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, cit., p. 342.
27 Per quanto riguarda la possibilità di pronunciare l'irrilevanza del fatto anche in dibattimento vedi Corte Cost., sent. 5-9 maggio 2003, n. 149, in Ind. Pen., 2004, p. 623 ss.