Negoziazione Assistita per separazione e divorzio - conseguenze del diniego del PM
Una recente sentenza del Tribunale di Torino si esprime in ordine alle conseguenze della mancata approvazione dell'accordo di negoziazione assistita da parte del P.M.

Se il Pubblico Ministero rileva che l’accordo raggiunto in sede negoziazione assistita non risulta rispondere all’interesse del figlio trasmette gli atti al Presidente del Tribunale. Ci si chiede cosa accada, a questo punto, alla procedura. Che tipo di fascicolo si apra presso il tribunale, il quale non dovrebbe essere di separazione o divorzio, in quanto nessuna domanda è stata posta dalle parti al giudice competente.
La norma che introduce la negoziazione assistita dispone che “all’accordo autorizzato si applica il comma 3”, vale a dire ch’esso tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio. Ma cosa accade in caso contrario, in caso di accordo non autorizzato?
A queste domande risponde una recente sentenza del Tribunale di Torino, una delle prime sul punto.
Lo stesso Tribunale di Torino ammette la persistenza di non pochi dubbi interpetativi: "Posto che il dettato normativo impone in termini inequivoci, nella ipotesi di mancata autorizzazione dell’accordo da parte del Pm, che quest’ultimo trasmetta detto accordo al Presidente del Tribunale il quale è tenuto a fissare “udienza di comparizione delle parti “ ed a “provvedere”, non pochi dubbi interpretativi sorgono tanto in relazione all’organo avanti al quale detta udienza deve essere fissata, quanto in riferimento alla locuzione “provvede”, sempre riferita al Presidente".
Pur implicitamente invitando il legislatore a chiarire l'arcano, il Tribunale di Torino adotta una propria strada, e afferma: "Dunque una diversa via, che questo Presidente ritiene utilizzabile, nel rispetto del principio di economia processuale ... è quella secondo cui, trasmesso l’accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissi udienza, consentendo peraltro alle parti –qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo- di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio".
Quindi, a seguito di mancata autorizzazione si aprono due strade:
a) i coniugi aderiscono pienamente ai rilievi mossi dal PM (questo naturalmente rende implicito che il Pubblico Minitero abbia formulato una proposta alternativa rispetto all'accordo raggiunto);
b) i coniugi non aderiscono e depositano immediatamente ( "in tempo utile" ) un ricorso per separazione o divorzio che possa dar inizio ad una procedura standardizzata, ex codice di procedura civile e ex L. 898/70.
E il Tribunale specifica: "Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc, l’ “accordo” raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato ... e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di “non luogo a provvedere”, mentre un nuovo procedimento, “giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo consentirà o la fissazione di udienza ..."
Di seguito il testo della sentenza dle Tribunale di Torino del 15/01/2015:
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Settima Civile
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