Opposizione a decreto ingiuntivo e mancato esperimento della mediazione
Una interessante pronuncia del Tribunale di Chieti in merito alle conseguenze del mancato esperimento del procedimento di mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. (Trib. Chieti sent. 08/09/2015)

Con una articolata motivazione il Tribunale di Chieti, provvedimento dell'8/9/2015 riassume il tema delle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010 nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’art. 5, 4 co. D. Lgs 28/2010 prescrive che la mediazione obbligatoria prima del giudizio, ovvero la mediazione delegata dal giudice per le cause già pendenti, non si applica “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; la procedura monitoria, pertanto, pacificamente non esige il previo esperimento della mediazione.
Per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la risposta deve essere positiva. Scrive il Tribunale di Chieti "non può esserci dubbio, a parere dello scrivente, in ordine alla affermazione che l’interesse concreto alla presentazione della istanza di mediazione debba essere individuato in capo alla parte opponente, quale parte appunto “interessata” ad evitare il prospettabile “passaggio in giudicato” dell’opposto decreto nell’ipotesi, in ogni caso, di mancato avveramento della condizione".
Tale affermazione getta luce fin da subito sull'adesione del Tribunale di Chieti ad uno dei due filoni interpretativi formatisi in materia, come anche riassume lo stesso Tribunale, in questo modo:
1) Secondo un primo indirizzo che, valorizza la consolidata giurisprudenza circa l'oggetto del giudizio di opposizione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Ne segue che il convenuto opposto, titolare delle pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la “domanda giudiziale” e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.
2) Secondo invece un diverso orientamento, che muove della ritenuta scarsa chiarezza obbiettiva delle disposizioni letterali utilizzate e che valorizza la particolare disciplina giuridica del giudizio di opposizione, è stata sostenuta, in caso di omessa mediazione, la improcedibilità della opposizione.
Abbiamo già visto che il Tribunale di Chieti abbracciala seconda delle due interpretazioni sopra riportate.
La Corte colora anche due ulteriori corollari che derivano dalla tesi abbracciata:
1) l'improcedibilità della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avrà come conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto diverrà definitivo ("così come per i procedimenti di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione (o dell'impugnazione in caso di appello)");
2) non è rilevante il soggetto promuova la mediazione dovendosi solamente considerare il fatto obiettivo che il tentativo di mediazione è stato instaurato da qualcuno, ancorché avente esito negativo ( "... la declaratoria di improcedibilità resti radicalmente preclusa al giudice ove in ipotesi all’incontro con esito negativo, integrante la condizione de qua, si sia pervenuti per iniziativa non dell’opponente ... ma per iniziativa dell’opposto").
Di seguito il testo di Tribunale di Chieti, sentenza del 08/09/2015:
MOTIVI DELLA DECISIONE
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