Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione

Condanna immediata della parte che non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo. Tribunale di Firenze 03/06/2015

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Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione

Talvolta ci si dimentica che la legge sulla mediazione obbligatoria impone di partecipare alla mediazione a pena si sanzione amministrativa. Infatti, il comma 4-bis dell'art. 8 del L. Lgs. 28/2010 dispone: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Il Tribunale di Firenze, con un provvedimento che sarà stato visto dalle parti come fulmine a ciel sereno, ha applicato la norma in un proprio recente provvedimento (del 3 giugno 2015). Una banca inviata alla mediazione semplicemente aveva dichiarato di non voler aderire alla mediazione.

Da alcuni provvedimenti emersi dai giudici del merito pare vada delineandosi un principio secondo il quale la partecipazione alla mediazione non possa esaurirsi neppure nell'espletamento della formalità dell'avviso della mancata intenzione di partecipare all'incontro.

Ci si chiede fino a che punto possa spingersi tale interpretazione, vale a dire se, anche fattisi parte diligente e presentatisi al primo incontro - che sappiamo essere propedeutico alla vera e propria mediazione - la parte abbia l'obbligo di notiziare il mediatore dei motivi sulla base dei quali ritenga di non voler aderire alla procedura di mediazione, ovviamente mettendo ogni cosa a verbale, dovendo necessariamente rimanere traccia al fine di evitare la sanzione dell'art. 8 co. 4° D. Lgs 28/10.

La particolarità della pronuncia in esame sta nell'avere comminato la sanzione fin dalla prima udienza della causa del merito senza che il giudice abbia voluto attendere di conoscere la causa stessa (svolgere il processo cognitivo).

 

Di seguito il testo di Tribunale di Firenze Ordinanza 03/06/2015

 

Tribunale di Firenze
Terza Sezione Civile

Verbale della causa r.g. _____/2014

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