Sulla prova del tenore di vita in costanza di matrimonio

Divorzio. Lui perde il lavoro; lei è in età lavorativa e deve arrangiarsi, niente assegno di mantenimento. Il tenore di vita deve essere provato. Corte Cassazione civ. Sentenza 09/06/2015 n. 11870

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Sulla prova del tenore di vita in costanza di matrimonio

In una procedura di divorzio la moglie aveva sostenuto che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere ora in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro, di mantenere il medesimo tenore di vita, mentre il marito, che ora conviveva con tale altra compagna aveva perso il lavoro. Secondo la moglie egli si sarebbe collocato a riposo al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma avrebbe in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l'indennità di disoccupazione.

Di tutto ciò, tuttavia, si deve dare la prova. Così la pensa la Corte di Cassazione (che si è espressa con sentenza 09/06/2015 n. 11870) in materia di assegno di mantenimento su ricorso della moglie. E così aveva ritenuto anche la corte territoriale, la quale aveva "osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, nè aveva adeguatamente dimostrato, al di là di mere asserzioni, la natura e gli emolumenti derivanti dalle attività lavorative che pur aveva ammesso di esercitare, sia pure in maniera saltuaria, mentre la deduzione circa la convivenza del T. con la nuova compagna, se da un lato comportava, per la nascita di una figlia, un deterioramento della sua condizione economica, dall'altro era smentita dalla documentazione anagrafica acquisita".

In sostanza l'intero impianto difensivo della signora era carente sul piano probatorio. Anche in merito alla richiesta di indagini attraverso la polizia tributaria la S.C. conferma recente sentenza (Sent. n° 14050/15) secondo la quale "l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti".

E conclude la Corte ricordano i criteri di quantificazione dell'assegno divorzile: " ... ai sensi della L. n. 898 de 1970, art. 5, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonchè del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611)".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n. 11870 del 09/06/2015:

 

Svolgimento del processo

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