Vietati i benefici ai condannati per scambio politico-mafioso
Esteso il divieto di concessione dei benefici di legge ai condannati per il delitto di 'Scambio elettorale politico-mafioso'. Legge 23 febbraio 2015, n. 19

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2015 la Legge 23 febbraio 2015, n. 19 recante titolo "Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale".
Si tratta di un ritocco all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') che estende il divieto di concessione dei benefici di legge ai condannati per il delitto di "Scambio elettorale politico-mafioso" che per comodità riportiamo:
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
La modifica entra in vigore il 20 marzo2015.
Di seguito il testo della Legge 23 febbraio 2015, n. 19:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
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