Adulterio e separazione: quando la moglie paga il mantenimento al marito

La richiesta di addebito della separazione per il tradimento del coniuge non obbliga alla prova della serenità del rapporto matrimoniale ante adulterio. Cassazione Sentenza n. 10823/16

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Adulterio e separazione: quando la moglie paga il mantenimento al marito

L'interessante sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 10823 del 25/05/2016 non rileva tanto per gli aspetti patrimoniali oggetto della sentenza di separazione dei coniungi - vista la condanna della moglie a versare un assegno di mantenimento al marito - bensì per le considerazioni che riguardano l'onere della prova della domanda di addebito della separazione.

Innanzitutto i fatti.

La sig.ra Tizia conveniva in giudizio il marito Caio per ottenere la separazione personale, chiedendo l'assegnazione a sè della casa coniugale nonché affidamento condiviso del figlio minore ma con collocamento prevalente presso di sè. Chiedeva, infine un contributo per il mantenimento dei due figli non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre alle spese straordinarie.

Si difendeva il convenuto marito sollevando la questione della responsabilità dell'adulterio della moglie nell'apertura della crisi familiare e associandosi alla richiesta di separazione ma con addebito della stessa alla moglie e condizioni patrimoniali e collocamento figli da stabilirsi in modo praticamente opposto a quanto chiesto dalla moglie.

Il giudice del primo grado dichiarava la separazione personale con addebito alla moglie, residenza del figlio minore presso la madre, nonchè assegnazione della casa coniugale alla moglie, mantenimento dei figli a suo carico e contributo al mantenimento, a favore del marito, di Euro 250,00 mensili, poi portati ad euro 400 mensili in sede di appello con sentenza che confermava i rimanenti capi della sentenza di primo grado.

Le condizioni patrimoniali non costituiscono una novità di indirizzo e lo stesso assegno di mantenimento a favore del marito conseguiva ad un accertamento di una disparità di reddito che questa volta vedeva la moglie come soggetto maggiormente benestante.

La particolarità della sentenza, si diceva, sta nell'accoglimento della richiesta di addebito.

Nel corso di causa l'adulterio non veniva negato ma, assumeva la moglie, esso era conseguenza di (e si inseriva in) un rapporto matrimoniale oramai compromesso e logorato. Sulla prova dell'adulterio come causa di addebito abbiamo già scritto in altri articoli, come "Il tradimento successivo alla crisi matrimoniale non rileva ai fini dell'addebito" o "Matrimonio: l'evoluzione della giurisprudenza in merito alle conseguenze dell'adulterio".

Secondo questa sentenza in commento della Corte di Cassazione, assumere la preesistenza di una crisi matrimoniale non è sufficiente ad evitare l'addebito della separazione.

Se da un lato l’onere della prova principale riuardante il fatto integrativo della violazione dei doveri coniugali compete alla parte richiedente l'addebito, da altro lato va sottolineata la contrapposta necessità della prova liberatoria della irrilevanza eziologica dell’infedeltà, in ipotesi venga giustificata dall'indicazione si sia verificata in costanza di aperta crisi matrimoniale.

Afferma la S.C. "Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto ...".

Valutare in diverso modo la distribuzione dell'onere della prova comporterebbe un eccessivo carico alla parte vittima della violazione, tanto da divenire prova diabolica. Nella sentenza, infatti, si legge: "... laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione)".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 10823 del 25/05/2016:

 

Svolgimento del processo

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