Anche la riconvenzionale va portata in mediazione
Le parti rimandate avanti al mediatore se la riconvenzionale non era stata oggetto del tentativo di conciliazione obbligatorio. Tribunale Verona Ordinanza 12/05/2016

Le parti addivenivano al giudizio dopo avere inutilmente esperito il tentativo di conciliazione avanti ad un Organismo di Mediazione. Parte convenuta resisteva proponendo domanda riconvenzionale.
Secondo il Tribunale di Verona, che ha emesso ordinanza del 12 maggio 2016, risulta improcedibile la domanda riconvenzionale pur in presenza dell'esperita procedura di mediazione poiché, dal verbale della mediazione, non risulterebbe specificatamente discusso l'oggetto della domanda riconvenzionale.
Secondo la Corte veronese " ... l'esclusione della domanda del convenuto dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1 bis provocherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima".
A fronte della osservazione se non sia un inutile spreco di tempo e di risorse rimandare le parti avanti all'Organismo di Mediazione, la Corte risponde: " ... deve parimenti escludersi che Io svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l'esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia".
Le parti, quindi, sono state invitate a depositare domanda di mediazione.
Di seguito il testo del provvedimento:
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile
II giudice doti. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
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