Annullate le incompatibilità dell'avvocato nella mediazione
Avvocato e Mediazione: annullate le incompatiblità e conflitti di interesse di cui all'art. 14-bis D.M. 180/2010 dal T.A.R. Lazio con Sentenza n. 3989 del 01/04/2016

Secondo parte ricorrente innanzi al Tar Lazio, nell'emanare il D.M. 139/2014 di modifica del D.M. 180/2010, con il quale è stato inserito l'art. 14-bis, il Governo aveva dato luogo a "straripamento di potere" rispetto alla potestà regolamentare, in particolare laddove andava ad inserire nuove modalità di individuazione di incompatibilità e conflitto di interesse in un quadro già disegnato in modo chiaro dal dettato legislativo.
In particolare il provvedimento veniva impugnato nella parte in cui affermava che "il mediatore non poteva essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui era iscritto o relativamente al quale era socio o rivestiva una carica a qualsiasi titolo, estendendo il divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitassero la professione negli stessi locali, il regolamento impugnato violava apertamente i principi costituzionali dell'autonomia dell'iniziativa economica e della parità di trattamento, arrecando alla categoria degli avvocati un pregiudizio di gran lunga maggiore rispetto agli altri professionisti esercitanti anche la mediazione".
Per completezza si riporta l'art. 14-bis del Decreto 180/10 introdotto dal Decreto 139/14:
Articolo 14-bis
(Incompatibilita' e conflitti di interesse)1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
Le incompatibilità così introdotte vanno messe in relazione con l'estensione della portata delle stesse fornita dalla previsione che gli avvocati sono mediatori di diritto. Afferma la sentenza in commento: "Con l'introduzione dell'esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all'art. 14 bis D.M. n. 139 del 2014, peraltro - come visto - senza specifica "copertura legislativa", si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli "avvocati-mediatori" che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d'altronde subito osservato dal Consiglio di Stato".
Non solo, come corretamente rileva il collegio la possibilità di mettere "fuori gioco" il legale avversario se quest'ultimo inserito quale mediatore in un organismo di mediazione semplicemente sciegliendo quell'organismo per effettuare la mediazione: Afferma il TAR Lazio: " ... non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l'assistenza nell'affare. Ciò evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della normativa dell'intero D.Lgs. n. 28 del 2010."
La regolamentazione del conflitto di interesse secondo le leggi in materia compete all'organismo di mediazione. Infatti, " ... in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l'attenzione al fine di regolamentare l'intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia. Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. n. 400 del 1988, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi del richiamato art. 16 D.Lgs. n. 28 del 2010".
In accoglimento del ricorso, pertanto, l TAR Lazio afferma quanto segue:
"Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per le deduzioni di cui ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure, comportando l'accoglimento del gravame e comunque l'espunzione dell'intero art. 14 bis dal testo del D.M. n. 180 del 2010".
Di seguito il testo di
T.A.R. Lazio Roma Sentenza n. 3989 del 01/04/2016
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