Lavanderia nel sottotetto e calcolo delle altezze

Il locale ad uso lavanderia non può reputarsi di per sé abitabile. L'altezza di un sottotetto va calcolata su tutta la superficie e non in un solo vano. TAR della Lombardia Sentenza n. 482 del 09/03/2016

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Lavanderia nel sottotetto e calcolo delle altezze

Nel caso affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con Sentenza n. 482 del 09 Marzo 2016 l'impugnativa di un permesso di costruire promossa da dei "vicini" in qualità di controinteressati permette alla Corte di esprimere nella parte motiva alcuni interessanti principi in materia di sottotetto e di vano accessorio e/o di servizio, come il vano lavanderia.

Fra i vari motivi di impugnazione, parte ricorrente lamentava che il locale sottotetto sarebbe stato destinato ad uso lavanderia che sarebbe da repurarsi vano abitabile "in quanto locale accessorio all’abitazione ... senza contare che la lavanderia, a norma dell’art. 4 delle NTA, dovrebbe potersi realizzare solo al piano terreno o interrato".

La Corte prende spunto per dichiarare che l'abitabilità nel senso di utilizzo residenziale vero e proprio non può rinvenirsi dalla documentazione catastale e/o urbanistica ma necessita di un rilievo fattivo. Afferma, infatti: " ... le planimetrie allegate alla domanda di permesso di costruire  ... escludono il carattere abitabile del sottotetto, sicché eventuali violazioni da parte della proprietà non possono che accertarsi in concreto, a fronte cioè dell’effettivo utilizzo del bene dopo la sua edificazione, giacché il progetto presentato in Comune appare conforme alla normativa".

Del resto, continua il TAR Lombardia, " ... un’interpretazione delle NTA – risalenti al 1993 – secondo principi di logica e proporzionalità, che tengano conto delle tecniche costruttive moderne, non esclude che il locale lavanderia possa essere realizzato anche nel sottotetto, seppure nel rispetto della citata altezza massima di 2,10 metri di cui all’art. 4 delle NTA".

La lavanderia, secondo il regolamento locale, costituisce un “locale di servizio” e non uno “spazio accessorio” all’abitazione, sicché "il locale ad uso lavanderia non può reputarsi di per sé abitabile".

Quanto all'altezza e alle modalità di calcolo, è errato, afferma la Corte, computare l'altezza del solo vano in questione e non dell'intero sottotetto. Afferma infatti: "... l’altezza massima inferiore a 2,10 metri deve essere calcolata tenendo conto della media di tutti i locali costituenti il sottotetto e non di un solo locale e per tale profilo, il limite previsto dall’art. 4 delle NTA è rispettato ... ".

 

La Sentenza del TAR Lombardia affronta anche altro tema particolare, quello dell'altezza massima dell'edificio ai sensi dell’art. 8 del DM 1444/1968 sull’altezza massima degli edifici in zona “B”, che non può superare quella degli edifici preesistenti e circostanti. Secondo la sentenza in commento la zona circostante deve intendersi come ampia zona di riferimento in cui si innesta il nuovo edificio.

La Corte ritiene infatti che " ... non può ritenersi violato il succitato art. 8, in quanto la nozione di “edificio circostante” non può essere intesa in senso esasperatamente restrittivo, quasi come “edificio confinante”, ma in senso più ampio, tale da considerare una zona sufficientemente ampia".

 

Di seguito il testo di
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sentenza n. 482 del 09/03/2016:

 

FATTO

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