Liquidazione compensi al difensore d'ufficio di imputato senza fissa dimora in Italia

La Liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di imputato senza fissa dimora in Italia in applicazione dell'art. 116 T.U. Spese Giustizia. Decreto Tribunale di Livorno 13/09/2016

- di Avv. Gianclaudio Pazzaglia
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Liquidazione compensi al difensore d'ufficio di imputato senza fissa dimora in Italia

NORMATIVA:
- l’art. 117, del D.P.R. 115/2002, prevede che le competenze del difensore di ufficio di indagato, imputato o condannato irreperibile, sono liquidate dal Giudice competente, ai sensi dell’art. 82 del medesimo Testo Unico, dettato in materia di gratuito patrocinio;
- il citato art. 82 dispone che i compensi e le spese spettanti al difensore, di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sono liquidati dal Giudice, secondo i parametri e le modalità di cui alla presente norma.
Dal collegamento delle due norme, consegue che il difensore di ufficio di indagato, imputato o condannato, irreperibile, per ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi, non è tenuto a fornire la prova di aver, infruttuosamente, agito per il recupero del credito professionale, contro il proprio assistito, come avviene, ex art. 116 del T.U.S.G., ma è sufficiente che depositi, presso il Giudice competente la notula, corredata dalla istanza di liquidazione, così come, previsto per il Gratuito Patrocinio.

 

PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA:

--- per i difensori di ufficio si pone il problema della liquidazione dei propri compensi per la difesa di persona irreperibile di fatto, senza che sia stato emesso un formale decreto di irreperibilità, come, frequentemente, si verifica per gli stranieri, ma non solo, che risultano senza fissa dimora in Italia.

 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA:

1) secondo un primo orientamento (Cass. Civ. 10804/2003) la disciplina dell’art. 117, innanzi citato, avrebbe carattere eccezionale, derogando alla regola generale di cui all’art. 116 del medesimo testo unico e conseguentemente, sarebbe applicabile solo in caso di irreperibilità, formalmente, dichiarata, ex art. 159 del c.p.p..
Per il suddetto indirizzo interpretativo, dunque, il difensore di ufficio di persona di fatto irreperibile sarebbe obbligato ad intentare, nei confronti dell’assistito, la procedura di recupero credito professionale, nonostante la certezza, che la stessa non avrebbe alcun esito positivo;

2) altra giurisprudenza (Cass. Civ. 32284/2003, Cass. Civ. 6519/2003, Cass. Civ. 17021/2010, Cass. Civ. 8111/2014), invece, applica l’art. 117, più volte citato, anche all’irreperibile di fatto, affermando che la norma in commento non opera alcuna distinzione tra le due situazioni di irreperibilità ed inoltre, che la procedura di recupero credito professionale, contro una persona irreperibile, ancorché di fatto, sarebbe totalmente inutile.

 

IL CASO CONCRETO:
L’Avvocato prestava la propria attività difensiva, per un cittadino Tunisino, senza fissa dimora in Italia e senza documenti, segnalato dalle Forze dell’Ordine, con molti “alias”, allontanato dall’abitazione della madre, presso la quale, saltuariamente, soggiornava, con ordine del Giudice competente, per reiterati maltrattamenti e violenze, anche gravi, nei confronti di quest’ultima.
Il difensore, al termine del processo, udienza di convalida di arresto e relativo giudizio direttissimo, depositava, ex art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. 115/2002, istanza, con allegata notula, per la liquidazione dei propri compensi, trattandosi di imputato irreperibile di fatto, con conseguente applicazione dell’art. 117 del medesimo T.U., così come sostenuto dalla più recente giurisprudenza. Il Tribunale adito rigettava l’istanza di liquidazione, sostenendo che il difensore non aveva fornito alcuna prova dell’infruttuoso esperimento dell’azione di recupero credito, contro l’imputato, non aveva esperito alcuna ricerca presso il PRA o presso la Conservatoria dei RR.II, per verificare l’esistenza di beni da sottoporre ad esecuzione ed infine, non aveva interpellato l’Autorità Consolare della Tunisia, per la ricerca di beni aggredibili in via esecutiva, nel paese di origine.

 

CRITICA AL DECRETO DI RIGETTO:

1) la linea interpretativa seguita dal Giudice, innanzi menzionato, è censurabile, sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista logico, in quanto le ricerche, a carico del difensore, ipotizzate dal Tribunale sarebbero risultate inutili, in quanto, dagli atti del processo, era risultato che l’imputato fosse privo di documenti.
Qualsiasi tipo di accertamento, presso uffici pubblici od il Consolato, senza la certezza delle generalità dell’assistito, segnalato, peraltro, con svariati “alias”, sarebbe stato impossibile ed infruttuoso, per il difensore di ufficio;

2) il difensore di ufficio, inoltre, è tenuto ad esperire le ricerche sulla solvibilità del proprio assistito, prima di richiedere il pagamento del compenso all’Erario, solo nell’ipotesi in cui vi sia certezza sui dati anagrafici di quest’ultimo (Cass. Civ. 8111/2014), circostanza esclusa, nel caso di specie, per mancanza di fissa dimora e di documenti di riconoscimento;

3) nel caso prospettato, il difensore di ufficio, per ottenere il pagamento del proprio compenso, non potendo esperire le ricerche evidenziate dal Giudice, per impossibilità oggettiva, così come illustrato in precedenza, sarà costretto od ad impugnare il decreto di rigetto, dilatando a dismisura i tempi di liquidazione e dovendo anticipare le spese dell’opposizione oppure ad esperire l’azione di recupero credito professionale, contro il proprio assistito, anticipando le spese di tassazione della notula, notificando il decreto ingiuntivo ed il precetto, presso il PM, ex art. 143 del c.p.c., trattandosi di soggetto irreperibile di fatto e non rintracciabile, né in Italia né nel paese di origine, per la mancanza di documenti di riconoscimento, con l’assoluta certezza, dunque, che la procedura di recupero credito professionale darà esito negativo.

Per quanto sopra detto e risultante dagli atti del processo, il decreto di rigetto “de quo” ha prodotto i seguenti effetti:
1) il difensore di ufficio vedrà liquidato il proprio compenso solo dopo diversi mesi;
2) il difensore di ufficio sarà costretto a svolgere attività professionale, per il recupero del proprio credito, che non verrà retribuita, con anticipo di alcune spese (vedi ad es. quelle di tassazione della notula) e che, con assoluta certezza non produrrà alcun effetto;
3) l’Erario sarà costretto ad anticipare le spese del decreto ingiuntivo (es. C.U. e marca), della relativa notifica, nonché di quella del precetto, senza avere alcuna possibilità di recuperarle dall’imputato;
4) il Giudice competente per l’emissione del decreto ingiuntivo professionale e gli ufficiali giudiziari, incaricati delle notifiche del medesimo e del successivo precetto, svolgeranno attività assolutamente inutili e che potevano essere evitate, seguendo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in materia ed interpretando logicamente, oltre che giuridicamente, le risultanze degli atti del processo.

 

Avv. Pazzaglia Claudio

 

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Di seguito il testo di
Decreto Tribunale Livorno 13 settembre 2016:

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Sezione penale
Decreto di rigetto della richiesta di liquidazione di compenso al difensore d'ufficio. ( Art. 116 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 )

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