Maggiori tutele e informazioni alla Vittima del Reato
Nuovi strumenti di protezione e maggiori informazioni alla Vittima del Reato con la pubblicazione del D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in recepimento di direttiva comunitaria

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2016 il Decreto Legislativo n° 212 del 15 dicembre 2015 in materia di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato di svolgimento del compito assegnato dalla delega normativa prevista dalla legge 96/2013 con riferimento alla direttiva comunitaria 2012/29/UE
Il decreto legislativo apporta alcune modifiche al codice di procedura penale in particolare all'art. 90, 134, 190-bis, 351 e altri.
All'art. 90 si interviene sulla minore età con l'introduzione del comma 2-bis che recita: "Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali".
Specificati elementi desuntivi della condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa (nuovo art. 90-quater), ora desunta oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica anche dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Al giudice viene consentito di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le particolari cautele oggi previste per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato: l’obbligo della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità; l’assicurazione che la persona particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni; la previsione che l’esame della persona offesa particolarmente vulnerabile, in incidente probatorio e in dibattimento, sia condotto con modalità protette.
Maggiori accorgimenti in tema di traduzione per gli stranieri vittime del reato, come anche è prevista la possibilità di presentare presso la Procura della Repubblica una denuncia o una querela nella propria lingua.
Di particolare rilievo la novità normativa che prescrive che quando qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge potranno essere esercitati non solo dal dal coniuge ma anche dalla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
Con il nuovo art. 90-ter. la persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona avrà il diritto di sapere se l'autore del fatto si ritrovi nuovamente libero. Infatti, l'articolo recita: "sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ... dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ...".
La nuova normativa entrerà in vigore in data 20/0102016.
Di seguito il testo del Decreto Legislativo n° 212 del 15 dicembre 2015:
DECRETO LEGISLATIVO
15 dicembre 2015, n. 212
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