Modifiche al Processo Civile con Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016

Il testo della nuova Mini Riforma del Processo Civile approvata in Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2016

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Modifiche al Processo Civile con Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016

ATTENZIONE: il contenuto dell'articolo è superato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 168/16 che non riporta alcuna modifica alla procedura di cognizione ordinaria. Vedi ora articolo "Processo Amministrativo Telematico e processo avanti la Corte di Cassazione: D.L.168/16".

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Approvato nel Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016 lo schema di Decreto Legge titolato "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per garantire la ragionevole durata del processo e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Di particolare interesse per i legali che fanno contenzioso processuale civile sono le norme contenute nell'art 16 e nell'art. 17 della nuova mini-riforma della giustizia e che riguardano il rito sommario (che viene meno) e le testimonianze scritte.

Partiamo proprio da queste ultime: il nuovo articolo 257-ter (Dichiarazioni scritte) del codice di procedura civile prevede :

"La parte può produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone
”.

Si tratta di una novità rilevante, che era stata proposta in sede di ultima riforma della giustizia ma che era stata poi stralciata in aula evidentemente a fronte dell'opposizione di chi non vedeva di buon occhio una tale conduzione del processo civile. L'art 16 riguarda, nella seconda parte, anche le modalità di svolgimento del procedimento avanti al giudice monocratico - gran parte delle procedure, quindi.

Riproponiamo il dettato normativo in sunto - anche se in calce si trova l'intero provvedimento - per comodità. Si tratta della modifica del capo III bis.

Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis
(Norme applicabili)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’opposizione avverso il decreto d’ingiunzione nonché alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. ...
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Si tratta, come si vede della riproposizione nei giudizi di cognizione ordinari dello schema di procedimento previsto nella procedura del lavoro, ora anche locatizia. Il giudice dichiara la propria incompentenza subito (e ciò costituisce una noività importante). Come da processo del lavoro non vi è la scaletta delle udienaza ma una unica udienza dove dovrebbe essere fatto tutto (poi sappiamo che nella realtà anche il processo del lavoro dura talvolta anni e parecchie udienze).

Art. 281-quater (Procedimento)
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell’articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Il giudice ha potere di assumere l'ufficio testimoni nuovi in casi particolari:

Art. 281-quinquies
(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Schema del processo del lavoro anche per la formazione della fase conclusionale: discussione e conseguente lettura del dispositivo.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.”.

Con tale novità viene meno la necessità del rito sommario di cognizione ed in effetti il successivo articolo 17 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150) ne comporta la trasformazione nel nuovo "Rito davanti al tribunale in composizione monocratica".

 

Altre novità.

Legge Pinto: nuovo ostacolo (non bastavano quelli introdotti dalla legge di stabilità 2016) con l'introduzione di un nuovo rimedio preventivo (art 18). Si legge nella nuova norma: " ... nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, produrre, in luogo della deduzione della prova per testimoni, dichiarazioni scritte a norma dell’articolo 257-ter del codice di procedura civile ... ".

 

Giudizio di Cassazione: il nuovo art. 375 c.p.c. dispone che le sezioni semplici della Corte potranno decidere in camera di consiglio senza il pubblico ministero e senza le parti, "salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio". Per aiutare la S.C. nella definizione dell'arretrato " ... si procede, in via straordinaria, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di settanta", con indicazione delle modalità di nomina di questi giudici ausiliari.

 

Nuove assunzioni nei tribunali: Sono previste assunzioni di 1000 nuove unità. Queste avverranno "mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione"

 

 

Di seguito il testo dello schema del Decreto Legge:

 

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE
“MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER GARANTIRE LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PER L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”.

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