Niente separazione o divorzio in Comune se previsto un assegno di mantenimento

Annullata la Circolare n. 6/2015 Min. Interno che indicava come possibili le separazioni e divorzi avanti l'Ufficiale di Stato Civile con obbligo di pagamento di un assegno periodico. TAR Lazio Sent. 7 luglio 2016, n. 7813

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Niente separazione o divorzio in Comune se previsto un assegno di mantenimento

L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF) e DONNA CHIAMA DONNA Onlus hanno impugnato avanti il TAR del Lazio la Circolare del Ministero dell'Interno n° 6 del 2015 che dava istruzioni agli enti locali, in particolare agli uffici dello Stato Civile, in ordine alle nuove norme riguardanti le separazioni e divorzi in c.d. modalità "fai da te", previste dl D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/11/2014, n. 162.

Chiedevano, in particolare, l'accertamento della illegittimità e/o nullità della suddetta circolare n.6/2015 del 24.4.2015 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici nella parte in cui, relativamente all'art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce: "Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa";

Questo indirizzo costituiva una novità rispetto alla prima circolare in materia diramata dal Ministero dell'Interno (Circ 19/2014) la quale, in senso opposto, sottollineava l'impossibilità di adottare la procedura semplificata di separazione nel caso in cui vi fossero accordi patrimoniali.

L’attenzione si appunta sulla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 132/2014, che così recita “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.

Il TAR LAzio censura la Circolare ritenendola contraria al dettato normativo: Afferma la Corte: "Non può condividersi la posizione assunta al riguardo dal Ministero dell’Interno, atteso che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed omnicomprensiva. Detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. Esso piò avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale".

Il divieto di utilizzo della procedura semplificata, afferma il TAR Lazio, deriva dalla necessità di tutelare i soggetti più deboli che potrebbro essere di fatto “costretti” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte, essendo, oltretutto, l'Ufficiale di Stato Civile un semplice certificatore di una volontà portata dai coniugi. Da ciò la opportunità di sottoporre eventuali questioni patrimoniali a procedure più complesse e sottoposte alla vigilanza dei difensori e/o di magistrati.

Il TAR Lazio provvede, con la sentenza sotto riportata ad accogliere il ricorso delle due associazioni su indicate, con conseguente annullamento dell’illegittima Circolare impugnata.

 

Di seguito il testo di
TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza 3 maggio – 7 luglio 2016, n. 7813:
 

FATTO e DIRITTO

I – Le ricorrenti Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori – AIAF e DONNA CHIAMA DONNA Onlus, entrambe associazioni senza scopo di lucro che operano nell’ambito della tutela della famiglia e dei diritti civili della persona, espongono che la materia del diritto processuale di famiglia è stata oggetto di un’importante riforma operata con il d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, rilevando che le norme di specifico interesse familiare, oggetto del nuovo testo normativo, sono rappresentate dagli artt. 6 e 12 del predetto d.l. n. 132/2014.

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