Regolamento per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri
Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati. D.M. Giustizia n. 61/2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 2016 il Decreto del Ministro della Giustizia n. 61 del 12 aprile 2016 e avente titolo "Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162".
Assieme alla negoziazione assistita, il D.L. 132/14 aveva incentivato l'istituto dell'arbitrato con i primi commi dell'art. 1. L'attuazione della allora nuova normativa era subordinata all'emanazione di un regolamento funzionale, anche, alla riduzione o contenimento del costo dell'arbitrato. Ciò era previsto dal comma 5 e comma 5-bis che si riporta di seguito:
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
Il Regolamento incide direttamente sulla tabella dei parametri forensi in quanto l'articolo 3 dispone che i compensi in favore degli arbitri "sono ridotti del trenta per cento". La riduzione riguarda gli arbitri non invece l'avvocato che difende la parte in un arbitrato al quale continuano ad applicarsi i parametri previsti per il tribunale.
Un elenco degli arbitri è tenuto dall'Ordine degli Avvocati e l'interessato potrà depositare dichiarazione di disponibilità all'incarico indicando le aree di competenza che sono elencate nell'allegato Tabella A, e sono le seguenti:
- Diritto delle persone e della famiglia
- Diritto della responsabilità civile
- Diritti reale, condominio e locazioni
- Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale
- Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
- Diritto bancario e finanziario
- Diritto del Lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Il nuovo regolamento entra in vigore il 2 luglio 2016.
Di seguito il testo del
Decreto del Ministro della Giustizia n. 61 del 12 aprile 2016:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO
12 aprile 2016, n. 61
Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' i criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per;
a) «decreto», il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine circondariale forense;
c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.
Art. 3
Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali
1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.
Art. 4
Elenco degli arbitri
1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilita' indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita' e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilita'.
3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita' dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la propria disponibilita' quanto all'area professionale di riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma 3.
Art. 5
Criteri per l'assegnazione degli arbitrati
1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A.
2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento e' collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato designato a norma del comma 2.
4. Quando e' necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.
5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2016 Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1083
Tabella A
Aree di competenza professionale
- Diritto delle persone e della famiglia
- Diritto della responsabilità civile
- Diritti reale, condominio e locazioni
- Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale
- Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
- Diritto bancario e finanziario
- Diritto del Lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale