Separazione e divorzio: sempre esenti da imposta gli atti dispositivi
Gli atti di disposizione del patrimonio fra coniugi in sede di separazione o divorzio sono sempre esenti da imposte e tasse. Nuovo indirizzo giurisprudenziale. Cassazione 3110/16

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 3110, depositata il 17 febbraio 2016) sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti - anche atti dispositivi del patrimonio in genere - che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
Come è noto l'esenzione dalle imposte è prevista dall'art. 19 della Legge 74/1987. La questione, ora, diviene probabilmente ancor più rilevante avendo riguardo alle possibilità offerte dal nuovo procedimento della negoziazione assistita per addivenire alla separazione o divorzio o alla istanza diretta al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile agli stessi fini.
Si riporta per completezza il testo dell'articolo 19 della Legge 74/1987:
Art. 19.
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa
Non è difficile immaginare come una siffatta esenzione sia stata nel tempo ridimensionata dall'applicazione pratica dell'Agenzia delle Entrate, la quale non ha mai visto di buon occhio una generica esenzione sotto la quale i coniugi avrebbero potuto evitare la tassazione per gli atti più disparati. Tant'è che la linee guida dell'Agenzia delle Entrate prevedono che il trattamento agevolato sarebbe usufruibile solo per "gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all'affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia". Ma analogo orientamento è stato abbracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi vent'anni.
Nel caso di specie i coniugi, in sede di separazione, avevano effettuato una cessione di un terreno privo di fabbricati dichiarando di voler utilizzare l'esenzione suddetta. L'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione non considerando l'esenzione applicabile al caso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, riguardo all'esenzione prevista dall'art. 19 Legge 74/1987 prende una posizione permissiva e afferma: " ... in generale deve osservarsi che se anche l'interpretazione di una disposizione di legge consenta scelte di strumenti attuativi di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi, ciò non sembra motivo sufficiente perchè essa venga necessariamente compiuta ...", richiamando anche gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 202 del 11/06/2003.
Si tratta di una novità assoluta.
La Corte cita un orientamento dottrinale secondo il quale va eliminata quella distinzione formatasi in giurisprudenza " ... tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati "in occasione della separazione", affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 c.p.c., comma 4, in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi".
E nel far propria tale osservazione afferma: " ... nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Sentenza n. 3110 del 17/02/2016:
Svolgimento del processo
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