Sul principio della soccombenza e la condanna alle spese

Spese processuali: la soccombenza va valutata sull'esito globale del processo e non rispetto ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Cassazione civile Sentenza n. 12481/16

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Sul principio della soccombenza e la condanna alle spese

Cosa accade al principio della soccombenza - da seguirsi in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali - qualora una parte sia stata sia soccombente che vincitrice in giudizio, ad esempio soccombente in primo grado e poi con riforma integrale della prima sentenza, vittorioso in sede di appello?

Il quesito non si pone frequentemente stante che la sentenza del secondo grado provvede solitamente anche a rettificare la condanna alle spese del grado precedente. Tuttavia cosa accade se nel frattempo cessa la materia del contendere e le parti si trovano a discutere, comunque, sulle spese di causa?

Di ciò si è occupata la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 12481 del 16 giugno 2016. Il caso in questione interessa più genericamente il principio della soccombenza essendo applicabile ad ogni controversia giudiziale.

La Suprema Corte premette che l'identificazione della parte soccombente va in ogni caso rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Tuttavia in accoglimento parziale del ricorso per cassazione assegna al giudice del rinvio il compito attenersi al seguente principio: il giudice si dovrà attenere "al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione al risultato finale della lite, con la conseguenza che può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle dette spese, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 12481 del 16/06/2016:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7 maggio 1996 P.D. impugnava davanti al Tribunale di Montepulciano la Delib. di approvazione del rendiconto di gestione del Condominio____________relativo al periodo 1 maggio 1995 - 30 aprile 1996, chiedendone l'annullamento per essere state poste a suo carico spese non dovute.

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