Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti

Tribunale Unificato dei Brevetti, Legge n. 214 03/11/2016 di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale europeo unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti

Con L. n. 214 del 3 novembre 2016 l’Italia ha ratificato “l’Accordo europeo su un tribunale unificato dei brevetti”, sottoscritto da tutti gli Stati membri, a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Con tale legge l’Italia si adegua ad un nuovo sistema di protezione brevettuale che, secondo quanto si legge nel secondo “considerando” del preambolo dell’Accordo, mira a correggere la frammentazione dei brevetti e le divergenze tra gli ordinamenti giuridici dei vari paesi pregiudicano l’innovazione, “in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati”.

La legge di recepimento, composta da 6 articoli, dispone l’autorizzazione del Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo di Bruxelles del 2013 e a dare a quest’ultimo esecuzione dal momento della sua entrata in vigore.

I successivi articoli 3 e 4 introducono innovazioni in materia di Proprietà Industriale apportando modifiche all’attuale assetto delle sezioni specializzate in materia d’impresa dei tribunali e corti d’appello, istituite con D. Lgs. 168/2003 ed oggetto di recente modifica, ad opera del D.L. n. 1/12 convertito con modifiche dalla Legge n. 34/2012.

A tal proposito, infatti, l’art. 3 sottrae alla competenza di tali sezioni le materie che l’Accordo di Bruxelles ha espressamente riservato alla competenza esclusiva del Tribunale unificato dei brevetti, facendo salvo il regime transitorio della durata di sette anni, con possibilità di proroga per ulteriori sette.

L’articolo 4, apporta modifiche all’art. 66 del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005) in materia di brevetto., introducendo i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Tali disposizione vanno a recepire espressamente il disposto dell’art. 26 dell’Accordo, il quale riconosce al titolare del brevetto, il “diritto d’impedire l’utilizzazione indiretta dell’invenzione”; divieto che si sostanza nella legittimazione del titolare d’impedire che vengano forniti, a coloro che non abbiano diritto all’utilizzazione dell’invenzione, i mezzi necessari all’attuazione della stessa. Divieto che, a norma del secondo comma dell’art. 26 in parola, trova un limite per quei prodotti che si trovino normalmente in commercio, salvo che il “terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati”, ossi l’utilizzazione (diretta) dell’invenzione.

L’art. 5 contiene le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’attuazione del provvedimento.

Chiude l’art. 6 con la disposizione in merito all’entrata in vigore.

È appena il caso di precisare che, dal momento della sottoscrizione dell’Accordo di Bruxelles nel 2013 all’intervento della Legge di recepimento in Italia, si è registrato un mutamento nella composizione stessa dell’UE, con il risultato del referendum sulla cd. “Brexit”. Ciò rileva, in quanto, l’art. 7 dell’Accordo individua Parigi quale sede della divisione centrale del Tribunale unico, con sezioni a Londra a Parigi. Pertanto, si potrebbero aprire degli spiragli di possibilità a candidarsi a sede locale per altre città, solo quando sarà completato l’iter di uscita del Regno Unito dall’UE e soprattutto dal Mercato Unico Europeo.

Il link al testo della Legge 214/2016.

Dott.ssa Accettella Rossana

 

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