Il compenso dell'avvocato nel giudizio di divisione e scaglione di riferimento
Nel giudizio di divisione il compenso dell'avvocato non va parametrato alla massa da dividere ma al valore della quota in contestazione. Con due avvocati il compenso è doppio. Cassazione civile Sentenza n. 20554/2017

La Corte di Cassazione (con Sentenza 30 agosto 2017, n. 20554) viene chiamata a confermare la correttezza del criterio di liquidazione del compenso di due avvocati che avevano seguito un giudizio di divisione di beni immobili. Il Tribunale dell'opposizione a decreto ingiuntivo determinava che la corretta modalità di liquidazione del compenso doveva tenere conto del valore della quota in contestazione fra le parti e non, invece, del valore della massa attiva da dividere.
La Corte di Cassazione conferma la bontà di tale interpretazione affermando: "L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione".
Me la questione posta all'attenzione della Suprema Corte riguarda anche il raddoppio del compenso per la difesa congiunta affidata a due avvocati, ove ognuno aveva chiesto il pagamento di un proprio autonomo, quanto completo, compenso.
La Corte di Cassazione conferma, anche in questo caso, la bontà dell'impostazione stabilendo che ognuno dei due avvocati ha diritto a richiedere il compenso secondo tariffa/parametri, indipendentemente dall'attività dell'altro difensore.
Afferma la corte: " ... ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, che deve essere opportunamente dimostrata in caso di contestazioni del cliente, facendosi semplicemente salva dalla disposizione in esame la possibilità di apportare "quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati" ...".
Nel caso in cui i due avvocati presentino, invece, una singola parcella al giudice per la liquidazione, si riconosce implicitamente una suddivisione dei compiti fra i due legali. Infatti, la Corte continua affermando: "Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 20554 del 30/08/2017:
FATTI DI CAUSA
C.G., M.P. e S.P. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Piacenza il 30/10/2014. Questa ordinanza ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1690/2013, per l'importo di Euro 12.622,10, oltre interessi, emesso su domanda degli avvocati E.B. e C.S.F. ed avente ad oggetto i compensi professionali relativi al patrocinio legale prestato in un giudizio di divisione immobiliare (in particolare, liquidati in somma di Euro 6.345,77 per l'avvocato B. ed in Euro 6.237,19 per l'avvocato ___). Gli avvocati ________ resistono con controricorso.
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